17 dicembre 1999 Sentenza della Corte di Appello di Torino, Sez.I Civile

17 DICEMBRE 1999

SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO, SEZIONE I CIVILE

 

nel processo civile R.G. 682/99, promosso da

RADIO ALBA s.n.c. di Alberto LEVI & C.,

corrente in ALBA, cs. Europa 61, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Alberto LEVI,

parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio PORTA del Foro di GENOVA e Roberto PONZIO del Foro di ALBA, con elezione di domicilio in TORINO, v. Chiesa della Salute 47/a, presso l’avv. Valeria RABBONE- Procura 4/6/1999. –

PARTE ATTRICE APPELLANTE

Contro

SOCIETA’ ITALIANA degli AUTORI ed EDITORI

S.I.A.E. – ente di diritto pubblico.

Corrente in ROMA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Commissario Straordinario prof. Mauro MASI,

parte rappresentata e difesa dall’avv. Maria Grazia DELEDDA del Foro di ROMA, con elezione di domicilio in TORINO, v. Botero 16, presso l’avv. Antonio MUSY. – Procura 16/9/1999.

PARTE CONVENUTA APPELLATA

CONCLUSIONI di PARTE APPELLANTE:

Piaccia alla ecc.ma Corte, in totale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di ALBA n. 497 del 14/12/1998, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, respingere ogni domanda della SIAE in quanto infondata, non sussistendo un diritto dell’autore a percepire compensi in relazione all’utilizzazione dei supporti in commercio, compensi che in ogni caso sarebbero di spettanza degli esecutori e dei produttori dei supporti, da quantificare in base a quanto disposto dall’art. 73 e dai D.P.C.M. 1/9/1975 e 15/7/1976; in ogni caso dichiarare non probante l’unilaterale attestato di credito prodotto dalla SIAE e le dichiarazioni testimoniali in proposito,

con vittoria delle spese tutte dei due gradi di giudizio.

CONCLUSIONI di PARTE APPELLATA:

Si chiede e di conclude:

in via principale:

a) Rigettare l’appello proposto da controparte;

b) Accogliere l’appello incidentale, riformando pertanto la sentenza in epigrafe, limitatamente al solo capo in cui dispone la revoca del decreto ingiuntivo pronunciato in data 1/4/1997 nei confronti della s.n.c. RADIO ALBA e confermando per l’effetto, il d.i. medesimo.

In via subordinata:

confermare l’impugnata sentenza.

Con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria:

si fa riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione ed istanza istruttoria.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

1. Con ricorso, depositato il 29/3/1997, la SIAE esponeva che, ex art. 180 lg. 22/4/1941, n. 633, è l’esclusa intermediaria per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione e riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate; che svolge la sua attività istituzionale mediante la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze ed autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere tutelate e per la percezione dei proventi che ne derivano, ripartendoli fra gli aventi diritto; che può esercitare qualsiasi azione a tutela degli autori rappresentati, senza necessità di speciale mandato; che la riscossione dei compensi, in caso di mancato pagamento, può avvenire a mezzo di d.i. ex art. 164, n. 3 l.a.; che RADIO ALBA di Alberto LEVI s.n.c. esercita l’attività di radiodiffusione pur essendo sprovvista della necessaria lettera di autorizzazione, ed è debitrice a titolo di compensi non corrisposti per diritti d’autore, derivanti dall’utilizzazione pubblica di opere musicali facenti parte del repertorio amministrato, come risulta dalle relazioni d’ascolto, nel periodo 1/1/1986-31/12/1996, per la complessiva somma di £.150.852.409, come risulta dall’attestato di credito prodotto; che i compensi sono stati “conteggiati sulla base dei bilanci societari dell’emittente, applicando i compensi previsti dalle condizioni generali per le emittenti, vigenti per ciascun anno considerato”. Instò affinchè il Presidente del Tribunale di ALBA ingiungesse a RADIO ALBA il pagamento della somma suddetta, oltre interessi e spese.

Con decreto del 1/4/1997, il Presidente dispose in conformità.

Ricorso e decreto furono notificati alla società ingiunta in data 21/4/1997.

1.1. Con citazione, notificata il 22/5/1997, RADIO ALBA convenne il medesimo Tribunale, la SIAE in opposizione.

Esponeva che mancavano i presupposti per la concessione del d.i., poiché gli artt. 635 e 642 c.p.c., richiamati dall’art. 164 L.A., consentono solo alle amministrazioni dello Stato ed agli enti sottoposti a tutela o vigilanza amministrativa di chiedere l’ingiunzione in base alle risultanze dei loro registri, purchè fossero state osservate le prescrizioni stabilite nella legge o nei regolamenti per la tenuta di tali libri o registri, mentre la SIAE non aveva fornito prova adeguata in tal senso; che, nel merito, mediante l’utilizzazione dei supporti posti in distribuzione dagli aventi diritto (dischi, supporti magnetici e simili) per le trasmissioni di esecuzioni musicali si radiodiffonde non l’opera ma la sua esecuzione, sicchè l’esercente la radiodiffusione non fa altro che esercitare il diritto di radiodiffusione, già previsto a titolo di espropriazione dalla legge 1928, n. 1352, il cui contenuto consiste nella radiodiffusione di esecuzioni musicali effettuate in pubblico o fissate su supporti senza alcun obbligo di corrispondere alcun compenso all’autore, salvo il caso previsto dall’art. 56 L.A.; che, del resto per la radiotelevisione, l’art. 11 n. 4 del D.Lgs. 1996, n. 581 fa obbligo di corrispondere un compenso al produttore e non all’autore dell’opera, quindi alla SIAE nulla era dovuto, non rappresentando i produttori di supporti; che il diritto dell’autore concerne l’opera, non la sua esecuzione, poiché con il contratto con cui autorizza l’esecuzione dell’opera, la fissazione dei relativi fonogrammi su supporti e la vendita delle copie, l’autore trasferisce ogni diritto di utilizzazione economica all’editore-produttore; che l’art. 72 contiene solo una generica riserva a favore dell’autore, ma essa riguarda soltanto il rapporto tra l’autore e l’editore e non con i terzi utilizzatori del disco, il cui rapporto intercorre esclusivamente con l’editore che il disco ha venduto; che l’art. 61 n. 3 L.A., il quale riconosce all’autore il diritto d’eseguire pubblicamente e radiodiffondere l’opera, non riguarda il disco, ma le ipotesi di esecuzioni non fissate su supporto in commercio; che il diritto di radiodiffusione è riconosciuto dall’art. 51 come prevalente su ogni altro, in ragione della natura e dei fini della radiodiffusione stessa, che l’autore non può escludere; che, mentre il diritto di radiodiffusione è acquistato dall’emittente a titolo originario, acquisto a titolo derivato può esservi nel caso di autorizzazione dell’autore, donde la piena liceità della radiodiffusione, che non incontra i limiti della fattispecie penale prevista dall’art. 171 L.A.; che la giurisprudenza, erroneamente, non distingueva fra l’opera e la sua esecuzione, atteso che quest’ultima, ed il suo editore, ha un suo diritto diverso ed esclusivo, garantito dall’art. 80 l.a.; che l’opponente sollevava una questione di illegittimità costituzionale in relazione all’art. 171, lettera b) l.a., e si doleva del fatto che la SIAE pretendesse di determinare arbitrariamente l’ammontare del suo credito; che l’ingiungente non rappresentava tutti gli autori, ma solo quelli che le avevano conferito il mandato, e gli attestati di tutela prodotti dimostravano bensì l’affidamento originario, ma non la vicenda attuale dei mandati. Concluse per la revoca del d.i. e per il rigetto di tutte le domande di controparte.

Si costituì tempestivamente parte convenuta, contestando la fondatezza dell’avversa domanda: la tesi di parte attrice era palesemente infondata e frutto di opinioni personali, da tempo disattese dalla giurisprudenza, avendo la Suprema Corte chiarito da tempo che la radiodiffusione dell’opera, sia che avvenisse dal vivo sia avvenisse da supporto, era soggetta a consenso dell’autore; che l’art. 56, richiamato dall’art. 61 della l.a. rendeva operante il diritto a compenso anche in caso di opere registrate e radiodiffuse; che da ciò derivava il diritto di parte convenuta, quale intermediaria ex lege, di percepire il compenso per la radio diffusione di opere registrate su supporti; che i compensi pretesi non erano determinati unilateralmente, ma concordati con le associazioni di categoria, ciò anche in relazione alla qualità di monopolista propria della SIAE. Concluse per il rigetto dell’opposizione e la conferma del d.i.

Respinta l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, il G.I. ammise le prove limitatamente al capo 2 della citazione e quelle testimoniali dedotte dalla SIAE in comparsa di risposta.

Dopo adeguata trattazione; precisate le conclusioni definitive; depositate le conclusionali, il giudizio fu deciso dal Tribunale di ALBA, con la sentenza 14/12/1998.

Ritenne il primo giudice che fossero mancati i presupposti per la concessione del d.i., poichè “l’art. 164 L.A. al n. 3 dispone che l’ente di diritto pubblico, indicato negli art.. 180 e 184, può valersi del procedimento di ingiunzione nelle condizioni previste dagli artt. 3 e 12 del R.D. 7 agosto 1936, n. 1531 (oggi artt. 635 e 642 c.p.c.) secondo le disposizioni del regolamento, il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale autorizzati a compiere le attestazioni ed a ricevere gli atti previsti negli articoli suddetti”; che, ex art. 635 c.p.c., limita l’efficacia privilegiata della prova proveniente dal creditore allo Stato. Od enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, ed agli accertamenti e documenti degli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie; che nelle specie la SIAE ha prodotto un attestato di credito in data 21/1/1997 sottoscritto dal Direttore della sede di Torino, che dichiara un credito di £. 150.852.409 corrispondente alla somma dovuta per utilizzazione di opere musicali, facenti parte del repertorio amministrato da parte convenuta per conto degli autori, diffuse da RADIO ALBA, nel periodo dal 1/1/1986 al 31/12/1996 e conteggiate sulla base dei bilanci societari come da prospetto allegato: che il prospetto formula il conteggio in termini percentuali sull’imponibile rilevato in base ai bilanci della società opponente, computando l’imponibile per il 1995 ed il 1996 in misura uguale al 1994, in difetto di dati aggiornati; che è evidente come tale attestazione non contenga alcun riferimento ai libri e registri della P.A. tenuti secondo legge; che si è invece di fronte ad un conteggio che prescinde completamente dalla contabilità SIAE e che fonda su rilevazioni di dati di bilancio, cui sono state applicate percentuali in riduzione per determinare l’imponibile, sicchè difettano i presupposti per l’applicazione dell’art. 642 c.p.c., come risulta dalla semplice lettura della norma, onde il d.i. deve essere revocato; che, nel merito della domanda proposta dalla SIAE, parte convenuta agisce quale mandataria ex lege degli autori delle opere radiodiffuse dall’opponente secondo le relazioni di ascolto, confermate dai testi escussi; che si tratta di verificare quali siano i diritti spettanti all’autore dell’opera musicale nel caso di esecuzione fissata su disco od altro supporto e radiodiffusa; che gli artt. 12 e ss. L.A. conferiscono all’autore dell’opera diversi diritti esclusivi, e fra essi l’art. 16 comprende il diritto esclusivo di radiodiffusione, che ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altre mezzi analoghi, inoltre l’art. 19 afferma che i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti, sicchè l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti, con l’effetto per cui l’atto di disposizione di un diritto esclusivo non comporta disposizione di altro diritto esclusivo, non espressamente previsto; che occorre ricordare che il diritto di radiodiffondere sorge in capo all’autore dell’opera, a titolo originario in ragione della creazione dell’opera stessa; che è sicuro esistere la distinzione tra opera musicale, protetta in capo all’autore, ed esecuzione dell’opera stessa, che dall’opera si distingue, perché frutto del lavoro e dell’interpretazione degli esecutori, trovando fondamento nella legge (art. 80 L.A.), ma si deve sottolineare che il legislatore ha previsto il diritto di radiodiffondere in capo all’autore (art. 16) e che la radiodiffusione non può avvenire se non tramite l’esecuzione; che, quindi la legge tutela sia il diritto dell’autore che quello dell’esecutore; che, quindi, l’art. 61 stabilisce il principio secondo cui spetta all’autore il diritto di radiodiffondere l’opera riprodotta su disco; che dal complesso delle norme costituenti la sezione IV del capo IV della legge si ricava che esse regolano la radiodiffusione di opere registrate dal vivo, trasmesse in diretta od in differita, ma sempre senza fissazione definitiva della registrazione su di un supporto, ed in ogni caso è dovuto un compenso a favore dell’autore, che non può opporsi alla trasmissione ove non si tratti di opere nuove o di prime rappresentazioni, ed anche nel caso in cui non spetti alcun compenso, è tuttavia previsto il consenso dell’autore; che un compenso per l’autore è previsto anche nel caso di diffusione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori; che, in sintesi, il diritto di radiodiffusione spetta all’autore, a tal conclusione non derogando le norme che regolano in contratto di esecuzione musicale ed il contratto di edizione, che infondata è l’eccezione di illegittimità costituzionale; che la SIAE è ente di diritto pubblico, come ritenuto dalla giurisprudenza; che è del pari pacifico in giurisprudenza che “il mandato conferito ex lege alla SIAE riguarda gli autori iscritti, ed i testi hanno chiarito che i compensi pretesi dalla convenuta si riferiscono ad opere di autori iscritti o di autori stranieri oggetto di tutela a condizione di reciprocità”, sicchè è provata la legittimazione di parte convenuta a pretendere il pagamento dei compensi suddetti; che “l’ammontare del credito è stato calcolato (così ancora i testi escussi) con riferimento alle tariffe vigenti, concordate dalla SIAE con le associazioni di categoria (teste CICORIA)”, di conseguenza, revocato il d.i., condannò parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della capitale somma di £. 150.852.409; compensò per un terzo le spese di lite e pose le rimanenti a carico di RADIO ALBA.

La sentenza è stata notificata il 13/5/1999.

2. Con citazione, notificata il 7/6/1999, RADIO ALBA propose appello avverso la ridetta sentenza, con cinque motivi, così numerati dalla Corte per chiarezza di trattazione.

Con il primo, dedusse che né gli autori né la SIAE sono legittimati a chiedere il compenso alle radioemittenti per le mere esecuzioni musicali, radiodiffuse da supporti; che con il contratto di esecuzione, ex art. 141 l.a., l’autore, o per lui la SIAE, ha alienato i diritti di utilizzazione dell’opera al produttore dei supporti, sicchè, avendo l’autore autorizzato l’esecuzione, essendo avvenuta la fissazione dei fonogrammi su di un supporto, si debbono applicare le norme di cui al Titolo III, Capo II, che include la regolamentazione del contratto di esecuzione, con cui l’autore trasferisce ope legis all’esecutore il suo diritto di utilizzazione economica dell’opera; che, di conseguenza, né l’autore né per lui la SIAE possono pretendere alcun compenso per la sola eccezione fissata su supporto e neppure ne possono impedire la radiodiffusione; che il diritto di radiodiffusione spetta ai privati ai esercenti tale tipo di attività, come ha da tempo affermato anche la Corte Costituzionale.

Con il secondo, rilevò che la SIAE ha natura privatistica, essendo una comune impresa per la percezione e distribuzione dei compensi spettanti agli autori, ma non può esercitare i diritti né degli esecutori né dei produttori dei supporti musicali, il che è ammesso dalla stessa controparte quando afferma di non poter rilasciare autorizzazioni per la sola esecuzione di supporti musicali, respingendo le somme inviate dalle radio per l’utilizzazione dei supporti; che parte appellata è una comune impresa commerciale per la percezione – su mandato dei diretti interessati – e la distribuzione dei compensi agli autori, non rappresentati nella totalità, ma limitatamente a quelli che le hanno dato mandato; che nessun potere, parte appellata, può esercitare in relazione ai diritti esclusivi degli esecutori delle opere musicali, degli editori produttori dei supporti musicali e degli organismi di radiodiffusione.

Con il terzo, argomentò che l’esercizio del diritto di radiodiffusione si concretizza nella produzione e radiodiffusione di una programmazione realizzata dalla stessa radioemittente, così divenendo autore di un’opera collettiva, pur essa tutelata dalla legge sul diritto d’autore.

Con il quarto, sostenne che oggetto del diritto d’autore è la stessa opera tutelata, diversa dalla sua esecuzione, tanto l’art. 80 l.a. riconosce il compenso agli artisti interpreti ed esecutori, nei congrui casi rappresentati dagli editori produttori dei supporti, compenso diverso da quello dovuto all’autore ed esatto dalla SIAE; che l’autore può esercitare il suo diritto solo sull’opera e non sull’esecuzione.

Con il quinto, rileva che è totalmente mancata la prova del credito vantato, non solo perché manca il credito, ma anche perché l’attestato di credito prodotto non vale come scrittura privata, mancando la sottoscrizione delle parte, né è atto ricevuto da un P.U. autorizzato; che, neppure la deposizione del teste CICORIA, il funzionario di parte appellata autore del certificato di credito prova l’esistenza di questo ed il suo ammontare, avendo il teste deposto di avere redatto il certificato di base ai bilanci della società (che comprendono anche entrate per attività commerciali estranee al diritto di autore), ma ciò che più importa il teste ha praticamente confermato di non aver rilevato le cifre del preteso credito dalla contabilità della SIAE, ma ha lui stesso determinato le cifre in base a non meglio precisati parametri concordati con le associazioni di categoria, ben guardandosi dal precisare che l’Associazione ANTI, alla quale aderisce parte appellante ha sempre contestato le pretese della SIAE, negandone la legittimazione a pretendere i compensi dagli utilizzatori dei dischi ed analoghi supporti in commercio; che il testa non ha neppure dichiarato la regolare tenuta dei libri contabili dalla SIAE, lasciando così intendere che il credito non vi figura, il che è certo perché l’iscrizione del credito a bilancio fornirebbe la prova del tentativo di riappropriarsi di diritti già alienati dagli autori agli esecutori ed ai produttori dei dischi; che comunque i compensi e la loro quantificazione non sono stati né previsti né concordati con l’ANTI o con parte appellante, onde non si può attribuire a tali accordi nessun valore vincolante per RADIO ALBA.

In Cancelleria alli 20/9/1999, si costituì parte appellata, contestando la fondatezza del proposto gravame e proponendo appello incidentale in ordine alla revoca del d.i., per la cui emissione, sostiene, sussistevano tutti i requisiti di legge.

All’udienza delle 12/10/1999, dinanzi alla Corte comparvero di difensori delle parti costituite.

Precisate nella stessa udienza le conclusioni; assegnati i termini di giorni 30 per il deposito delle conclusionali e quelli di legge per le repliche, scaduti il 1/12/1999, depositati gli scritti difensivi finali, infine, la Corte, nella odierna Camera di Consiglio, decise il giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. La Corte, considerando i motivi di appello principale, rileva che, assorbente di ogni altro è il quinto mezzo.

Infatti, è del tutto inutile discutere della debenza o meno del credito vantato dalla SIAE, se, al momento della quantificazione, si debba rilevare l’assenza di prova in punto.

Ciò in quanto, non esiste, da parte della SIAE, alcuna domanda formulata ex art. 34 c.p.c. su punti diversi da quello della condanna di controparte al pagamento della somma più volte menzionata.

3.1. I fatti pacifici e comunque accertati in causa sono i seguenti:

a) in ordine alle modalità di rilevamento dei dati su cui effettuare il calcolo ed alla quantificazione del credito è stato escusso il teste Giuseppe CICORIA, direttore regionale della SIAE di Torino, il quale così depose: “Nei confronti delle emittenti non in regola provvediamo alle registrazioni che vengono poi ascoltate dai nostri tecnici, per verificare se vengono trasmesse opere soggette a tutela, sia nazionale sia internazionale, per via delle condizioni di reciprocità con cui opera la SIAE rispetto agli analoghi enti di altri paesi. Le registrazioni vengono effettuate a campione e degli ascolti vengono redatte delle relazioni d’ascolto. Io personalmente non ho effettuato alcun ascolto. Confermo l’attestato di credito a mia firma ed il suo allegato che mi vengono esibiti, in tutte le voci ivi dettagliate. L’attestato di credito riferisce le tariffe correnti che sono determinate dagli autori, che si identificano con la SIAE, e vengono discusse poi con le associazioni e vengono recepite negli accordi stipulati con dette associazioni. Queste condizioni vengono applicate per tutti gli utilizzatori, anche per quelli che non aderiscono ad associazioni di categoria A.D.R.. il credito che risulta dall’attestato viene iscritto nella contabilità SIAE. Preciso che non mi occupo della contabilizzazione dei crediti, anche perché opero a TORINO, mentre la contabilità è centralizzata. Pertanto posso soltanto presumere, ma non affermare con certezza, che il credito sia iscritto in contabilità”;

b) l’attestato di credito, redatto dal teste anzidetto in data 21/1/1997, ha il seguente contenuto: la SIAE “è creditrice della società RADIO ALBA s.n.c. di Alberto LEVI & C. nella persona di LEVI Alberto titolare dell’emittente radiofonica RADIO ALBA con sede in ALBA (Cn), v. Pietro Ferrero, della somma complessiva di £. 150.852.409, così costituita compenso per diritti d’autore £. 126.748.747 + diritti amministrativi di procedura £. 1.400 + carta bollata £. 20.000 + IVA di fattura £. 24.082.262, dovuta per l’utilizzazione di opere musicali, facenti parte del repertorio amministrato dalla SIAE per conto degli autori, diffuse dall’emittente privata nel periodo dal 01/01/1986 al 31/12/1996 e conteggiata sulla base dei bilanci societari come da prospetto allegato. Il tutto oltre interessi dal dovuto al soddisfo”. Seguono due prospetti riepilogativi degli importi dovuti, ove sono indicati, anno per anno, l’imponibile ed il diritto d’autore vantato, seguiti, per gli anni 1986-1994, dalla legenda: “i conteggi di cui sopra sono stati effettuati con le norme in vigore per ciascun anno considerato, che prevedevano l’applicazione dell’aliquota del 5% sugli imponibili decurtati del 30% (scomputo forfettario delle spese di acquisizione degli introiti stessi) e del 15% (tenuto conto della situazione contingente delle imprese radiofoniche private e dello stato di applicazione della legge di regolamentazione del settore)”. Mentre, per gli anni 1995-96, la legenda è la seguente: “i conteggi di cui sopra sono stati effettuati con le norme in vigore per ciascun anno considerato, che prevedevano l’applicazione dell’aliquota del 5% sugli imponibili decurtati del 35% (scomputo forfettario delle spese di acquisizione degli introiti stessi). Base imponibile per gli anni 1995 e 1996 è stata considerata quella relativa agli introiti di cui a bilancio 1994, in quanto non si è in possesso dei bilanci societari corrispondenti. gli importi indicati per tali anni debbono ritenersi “salvo conguaglio” (doc in fase SIAE);

c) è pacifico in causa che parte appellante è associata all’A.N.T.I., associazione che riunisce radioemittenti, la quale non ha mai sottoscritto, e neppure trattato, alcun accordo con al SIAE in punto diritti d’autore, negando che essi siano dovuti.

3.2 Il dato normativo da cui prendere le mosse è costituito dall’assenza di una qualsiasi norma che disponga in materia di determinazione delle tariffe relative ai diritti d’autore.

Il principio generale, desumibile dalla legge 1941, n. 633, soprattutto dopo le novelle del 1992, 1994, 1997, è costituito dalla determinazione del compenso su base contrattuale, mediante trattativa con le associazioni di categoria interessate (es. artt. 15 bis, co. 1; 47; 56; 73 e 80, lettera e della l.a.; 19, 23 R.D. 18 maggio 1942, n. 1369). In caso di mancato accordo è, volta a volta, previsto o un intervento autoritativo del Presidente del Consiglio dei Ministri (con D.P.C.A., ad esempio: D.P.C.M. 1 settembre 1975; D.P.C.M. 15 luglio 1976), ovvero un arbitrato (rectius: arbitraggio) obbligatorio d’equità (art. 4 D.Lgs.Lgt.20/7/1945, n. 440).

Inoltre, l’accordo ridetto vale, da un lato, unicamente per gli autori mandanti della SIAE, giusta l’art. 4, co. 1 D.P.R. 19 maggio 1995, n. 223, e, dall’altro, unicamente per gli associati alle associazioni stipulanti, mancando una qualsiasi norma che valga ad annettere a detti accordi collettivi una qualsiasi efficacia erga omnes (argomenta a contrario ex art. 18 e 23 R.D. 18 maggio 1942, n. 1369).

A questo punto il contenuto dell’onere della prova, gravante su parte appellata, quale attrice in senso sostanziale, ex art. 2697, co. 1 c.c., è evidente:

A) prova della fonte normativa privatistica che fissa la misura del 5% sull’imponibile;

B) prova della fonte normativa privatistica che stabilisce le modalità per determinare l’imponibile;

C) prova dell’assoggettamento di RADIO ALBA a tal normativa;

D) prova dei dati assunti per la determinazione dell’imponibile.

Di tutto questo non solo non v’è traccia nel processo, ma neppure ve n’è allegazione alcuna, soprattutto considerato che parte appellante, sin dall’opposizione, ha sempre contestato analiticamente la determinazione del credito dovuto, negando di esser vincolata da alcun accordo collettivo; affermando di aderire ad un’associazione che non ne ha sottoscritto alcuno; affermando che il proprio bilancio include anche i proventi di attività diverse dalla radioemissione.

Circostanza quest’ultima, provata in grado di appello, mediante la produzione di documenti, che dimostrano lo svolgimento di attività diverse, quali turismo, intrattenimenti pubblici, feste di carnevale, concorsi premio, spettacoli, etc.

Contro la produzione di tali documenti s’è opposta la SIAE, assumendo che ben potevano esser prodotti in primo grado, ma il rilievo è ininfluente, posto che il divieto di cui all’art. 345 c.p.c. vale unicamente per le prove costituende e non anche per le prove costituite. Donde la conclusione necessaria secondo cui i dati di bilancio, considerati nel senso dianzi riferito, non solo non sono probanti ai fini della domanda azionata da parte appellata, ma, per certo, valgono ad assoggettare al diritto d’autore anche compensi che vi sono ontologicamente estranei.

Ovvero, ma il risultato non muta, pur non considerando i ridetti documenti, si deve osservare che, a fronte delle eccessivamente vivaci contestazioni mosse da parte appellante, era comunque onere di parte appellata di dare la prova suddetta, sin dal primo grado. In difetto di tal prova era sufficiente la mera allegazione da parte della società appellante di svolgere altre attività, per rendere vieppiù incisivo l’onere probatorio di controparte.

Quale che sia la ratio decidendi preferita, in ogni caso, la prova manca del tutto.

3.3 Tirando le fila della disamina che precede, la Corte afferma che manca del tutto in causa la prova del quantum debeatur, rivendicato da parte appellata contro parte appellante, con l’effetto assorbente della irrilevanza degli altri mezzi d’impugnazione e dell’appello incidentale. Ciò in quanto, la domanda azionata da parte appellata era costituita unicamente dalla condanna alla somma dianzi riferita, senza alcun altro accertamento idoneo al passaggio in giudicato.

4. Concludendo in via generale, la Corte ogni diversa istanza respinta; definitivamente pronunciando; in riforma dell’impugnata sentenza, assolve parte appellante dalla domanda contro di essa proposta da parte appellata.

5. La soccombenza di parte appellata è totale e pertanto a suo carico si pongono le spese di lite

poiché ai sensi degli artt. 85 e 86 del TRATTATO DI ROMA, secondo la sentenza della Corte di Giustizia U.E. 15/6/1998, C-35/96 Commissione U.E. e, Repubblica Italiana, l’attività professionale forense deve essere qualificata come attività d’impresa e l’ordine forense come associazione di imprese, con la conseguenza che la tariffa professionale di cui al D.M. 5/10/1994, n. 585, stabilità nell’interesse degli associati ed inderogabile nei minimi per gli iscritti e per il giudice, confligge con le norme predette in quanto limita la concorrenza fra i professionisti, onde il giudice deve non applicare l’art. 24 lg. 13/6/1942, n. 794 e disapplicare la tariffa anzidetta in quanto vincolante ed inderogabile, anche tenuto conto dell’art. 5 lg. 20/3/1865, n. 2248, avendo la Tariffa natura regolamentare, secondo le argomentazioni di cui alla sentenza di questa Corte 19 giugno – 11 luglio 1998, n. 791, A.V.IO. s.a.s. e C.E.I.T. s.r.l.

Di conseguenza, ai sensi degli artt. 2233 e 2234 c.c., deve la Corte determinare il compenso, spettante al difensore della parte vittoriosa quale minimo necessario per lo svolgimento della difesa, giusta il principio di cui all’art. 92, co. 1 c.p.c., comprensivo unicamente degli esposte e della remunerazione dell’attività professionale.

Quanto agli esposti, di cui all’art. 2234 c.c., essi spettano per le somme anticipate da parte appellata, provate nella complessiva somma di £. 1.000.000, per il primo grado; di £. 620.000 per il secondo grado.

Quanto alla remunerazione, tenuto conto del fatto che si tratta di causa di valore apprezzabile, e di notevole impegno; della sua durata e dell’importanza dell’opera prestata nonché della dignità professionale, si reputa congruo un compenso commisurato al 10% del valore e così per il primo grado £. (150.000.000 x 10%=) 15.000.000; per il secondo grado in misura dimezzata, considerato che la linea difensiva di questo grado è consistita nella rielaborazione dei precedenti argomenti.

Si liquidano pertanto per il primo grado £. 1.000.000 per esposti, £. 15.000.000 per compenso, e così £. 16.000.000; per il secondo grado £. 620.000 per esposti, £. 7.500.000 per remunerazione, e così £. 8.120.000, oltre le spese successive occorrendo, C.P.A ex art. 11 lg. 20/90/1980, n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa

P.Q.M.

LA CORTE d’APPELLO di TORINO

Sezione I civile

visto l’art. 352 c.p.c.;

definitivamente pronunciando;

ogni diversa istanza respinta;

in riforma dell’impugnata sentenza;

assolve

parte appellante, RADIO ALBA s.n.c. di LEVI Alberto, dalla domanda contro di essa proposta da parte appellata, SOCIETA’ ITALIANA AUTORI EDITORI – SI.A.E.;

visto l’art. 91 c.p.c.;

condanna

parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite, liquidate per il primo grado in £. 16.000.000, per il secondo grado in £. 8.120.000, oltre le spese successive occorrende, C.P.A. ex art. 11 lg. 20/9/1980, n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Così deciso nella Camera di Consiglio, in TORINO, alli 10 di dicembre 1999.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE