16 novembre 2009 – Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (Sezione 10)

16 NOVEMBRE 2009
SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VICENZA (SEZIONE 10)

Sul ricorso n° 665/09
depositato il 14/05/2009
avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO TASSE CC.GG. 2006
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO THIENE

proposto dai ricorrenti:
COMUNE DI AAA
difeso da:
(…)

COMUNE DI BBB
difeso da:
(…)

COMUNE DI CCC
difeso da:
(…)

COMUNE DI DDD
difeso da:
(…)

COMUNE DI EEE
difeso da:
(…)

COMNE DI FFF
difeso da:
(…)

COMNE DI GGG
difeso da:
(…)

avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO TASSE CC.GG. 2007
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO THIENE

proposto dai ricorrenti:
COMUNE DI AAA
difeso da:
(…)

COMUNE DI BBB
difeso da:
(…)

COMUNE DI CCC
difeso da:
(…)

COMUNE DI DDD
difeso da:
(…)

COMUNE DI EEE
difeso da:
(…)

COMNE DI FFF
difeso da:
(…)

COMNE DI GGG
difeso da:
(…)

avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO TASSE CC.GG. 2008
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO THIENE

proposto dai ricorrenti:
COMUNE DI AAA
difeso da:
(…)

COMUNE DI BBB
difeso da:
(…)

COMUNE DI CCC
difeso da:
(…)

COMUNE DI DDD
difeso da:
(…)

COMUNE DI EEE
difeso da:
(…)

COMNE DI FFF
difeso da:
(…)

COMNE DI GGG
difeso da:
(…)

R.G.R. 666/09 Comune di AAA + 6

I Comuni di AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF e GGG chiedevano il rimborso di quanto pagato per tassa di concessione governativa sugli apparecchi di telefonia mobile per gli anni 2006/2008; l’Agenzia delle Entrate con atto datato 27 marzo 2009 denegava il rimborso, richiamando il combinato disposto degli artt. 1 DPR 641/72 e successive modifiche e 21 della tariffa allegata a detto DPR, assimilando in concreto il servizio abbonamento agli apparecchi di telefonia mobile alla licenza di stazione radio.
Aggiungeva anche l’Agenzia che i Comuni, quali enti territoriali autonomi rispetto allo Stato non sono riconducibili al concetto di amministrazioni statali esenti dalla tassa.
A sostegno della propria tesi l’Agenzia richiamava anche la prassi della Amministrazione Finanziaria e la interpretazione conforme alla medesima data dalla Direzione Regionale del Veneto.
I Comuni sopraindicati impugnavano quindi, con ricorso depositato il 14/5/2009, tale provvedimento di diniego di rimborso.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva il 6/07/2009, chiedendo il rigetto del ricorso.
I ricorrenti fondano la propria domanda sostanzialmente sui seguenti motivi:
Intervenuta inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 1 DPR 641/72.
Illegittimità del provvedimento impugnato per intervenuta abrogazione delle norme richiamate.
Carenza del presupposto impositivo in quanto il contratto di abbonamento alla telefonia mobile non è documento sostitutivo della licenza di impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni.
Argomentano inoltre i ricorrenti che vi è eccesso di potere dell’Amministrazione per aver imposto una tassa priva di  presupposti; violazione di legge in base all’art. 81 della Costituzione, perché l’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate al citato art. 21 è contraria alla riserva di legge che vieta nuove imposizioni con la legge di bilancio e all’art. 3 della Costituzione perché il trattamento tributario sarebbe diverso se l’utente è abbonato oppure possessore di carta telefonica prepagata.
Solevano inoltre i ricorrenti la violazione del diritto comunitario per violazione del principio di libera concorrenza nel campo delle telecomunicazioni.
L’Agenzia delle Entrate contesta le allegazioni dei Comuni ricorrenti per quanto concerne l’avvenuta abrogazione della tassa in questione da parte del D.lgs. 259/2003 sostenendo che, in fatto, il legislatore è intervenuto con plurime modifiche normative sull’argomento (da ultimo L. 244/07) e che non sarebbe stato ragionevole se la tassa non fosse stata vigente; in diritto, che il documento rilasciato dalle società che offrono il servizio non è un provvedimento amministrativo, ma sostituisce ad ogni effetto la licenza di stazione radio ed è tale contratto che rileva ai fini del diritto tributario.
L’ufficio inoltre sostiene che la tassa di concessione governativa è vigente in quanto introdotta dall’art. 3 D.L. 151/91 convertito in L. 202/91 e che non contrasta con l’art. 25 D.Lgs. 259/2003, perché non incide sulla pluralità dei soggetti e pertanto non va a contrastare con il diritto comunitario. Rileva poiché la Corte dei Conti ha infine statuito che solo lo Stato e non gli Enti locali che non sono enti statali sono esonerati dalla tassa in questione, come da numerose risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria.

Il Collegio ritiene che il ricorso merita accoglimento, in quanto non vi è dubbio che il Codice delle Telecomunicazioni ha recepito il principio comunitario della liberalizzazione delle telecomunicazioni e non può avere ripristinato una norma che era già stata abrogata; né il ripristino può avvenire con una legge di bilancio.
In particolare il Codice delle Telecomunicazioni ex art. 218 ha abrogato anche l’art. 313 del DPR 156/73, secondo cui oggetto della tassazione sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza, venendo a mancare il regime concessorio e l’art. 318 che costituisce il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, l’imposizione della tassa non risulta più applicabile.
Ne consegue nel caso concreto il diritto dei ricorrenti ad ottenere il rimborso di quanto esposto.
Si compensano le spese a causa della complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, spese compensate.
Vicenza, 16 novembre 2009

Il presidente – relatore