16 giugno 1995 Decisione del Consiglio di Stato, Sez.VI

16 GIUGNO 1995

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ.VI

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(sezione VI)

ha pronunciato la seguente

 

 DECISIONE

 sui ricorsi riuniti nn. 806/89 e 807/89, entrambi proposti dalla Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Romanelli e dall’avv. Irma Lima, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Cosseria n. 5

contro

il sig. Giovanni Ferrero, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Marco Siniscalco, dall’avv. Renato Paparo e dall’avv. Paolo Vaiano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Corso Rinascimento n. 11

e nei confronti

del Comune di Valdieri, in persona del Sindaco in carica, non costituito

il primo per l’annullamento

della decisione 14 maggio 1988, n. 172 del TAR per il Piemonte, Sez. I,

il secondo per l’annullamento

della decisione 14 maggio 1988, n. 173 dello stesso TAR;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Ferrero;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 16 giugno 1995 la relazione del Consigliere. Vacirca e uditi, altresì, l’avv. Romanelli e l’avv. Vaiano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 1. Con decreto n. 5821 del 16 giugno 1987 il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, nella qualità di organo preposto alla tutela del vincolo relativo al Parco naturale dell’Argentera, negò la sanatoria relativa alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 65 per una baracca in lamiera realizzata in località Valasco dal sig. Giovanni Ferrero, su terreno appartenente alla moglie, senza concessione edilizia e da questi donata al Comune il 4 giugno 1982.

Avverso tale provvedimento e gli atti presupposti, fra cui la delibera della Giunta regionale n. 8­-10950 del 3 febbraio 1987, il sig. Ferrero, che aveva presentato istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 in qualità di conduttore, propose ricorso al TAR per il Piemonte.

Il TAR, con decisione n. 172/88 ha accolto ricorso, avendo ritenuto che:

a) il parere favorevole ex art. 32, comma 1 della legge n. 47 del 1985 sia richiesto soltanto nel caso di opere sorgenti su aree già vincolate al tempo della loro esecuzione,

b) non siano stati considerati gli elaborati richiesti al ricorrente il 16 febbraio 1987, mentre la delibera della Giunta risulta adottata il 5 febbraio 1987,

c) non sia stata offerta alcuna motivazione della decisione adottata in contrasto con il parere obbligatorio emesso dal Consiglio direttivo del Parco naturale dell’Argentera il 27 marzo 1987,

d) non sia stato preso in considerazione il trasferimento dell’immobile al Comune di Valdieri, che lo utilizza in parte per il ricovero delle guardie forestali e per il soccorso alpino,

e) invalidità derivata dall’illegittimità delibera n. 8­-10950 del 5 febbraio 1987, annullata con altra decisione dello stesso TAR.

Ha proposto appello (n. 806/89) l’Amministrazione regionale, deducendo violazione e falsa applicazione di legge e dei principi in tema di repressione degli abusi edilizi e di tutela dei beni paesistici e ambientali, con particolare riguardo all’art. 32 della legge n. 47 del 1985, nonché eccesso di potere per erronea valutazio­ne dei presupposti di fatto e di diritto, motivazione illogica, carente e perplessa.

Sostiene in particolare la Regione che:

I) le concessioni edilizie in sanatoria siano subordinate alle valutazioni dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, anche se il manufatto sia stato realizzato prima dell’imposizione del vincolo stesso,

II) la documentazione prodotta il 16 febbraio 1987 sia stata valutata,

III) il provvedimento sia sufficientemente motivato nella parte in cui si discosta dal parere del Consiglio direttivo del Parco naturale dell’Argentera,

IV) l’utilizzazione pubblica della baracca sia indimostrata e limitata nel tempo,

V) non sussista illegittimità derivata, alla luce delle considerazioni svolte nell’impugnazione della decisione di annullamento della delibera di Giunta n. 8-10950 del 5 febbraio 1987.

2. Con altro ricorso al TAR per il Piemonte il sig. Ferrero impugnò autonomamente la predetta delibera della Giunta regionale n. 8-10950 del 3 febbraio 1987, nella parte in cui non si autorizzava la concessione in sanatoria della baracca in questione sotto il profilo della tutela del paesaggio.

Il TAR, con decisione n. 173/88 ha accolto il ricorso, avendo ritenuto che il parere favorevole ex art. 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985 sia richiesto soltanto nel caso di opere sorgenti su aree già vincolate al tempo della loro esecuzione e che, inoltre, il vincolo panoramico per le aree incluse nei parchi derivi da una legge (8 agosto 1985, n. 431) successiva non solo alla realizzazione dell’opera, ma anche all’entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.

Ha proposto appello (n. 807/89) la Regione, sostenendo che le concessioni edilizie in sanatoria siano subordinate alle valutazioni dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, anche se il manufatto sia stato realizzato prima dell’imposizione del vincolo stesso.

 DIRITTO

 1. I due appelli (nn. 806/89 e 807/89) possono essere riuniti per connessione soggettiva e oggettiva.

2. Deve preliminarmente esaminarsi l’appello n. 807/89, avente ad oggetto la delibera in data 3 febbraio 1987, con cui la Giunta regionale si è pronunciata in senso sfavorevole alla concessione in sanatoria, sotto il profilo della tutela del paesaggio.

L’appello della Regione deve essere respinto. Secondo la normativa vigente alla data del provvedimento impugnato, la concessione in sanatoria era subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli “per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo” (art. 32 l. n. 47 del 28 febbraio 1985). Nel caso in esame il vincolo paesistico non sussisteva né alla data di esecuzione dell’opera, né alla data di entrata in vigore della legge che prevedeva la sanatoria, essendo stato imposto, fra l’altro, sui parchi e sulle riserve nazionali o regio­nali col d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Pertanto correttamente il TAR ha ritenuto che non fosse necessaria una determinazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, traendo argomento “a fortiori” anche dall’art. 33 della legge n. 47 del 1985, che nel caso, più grave, di assoluta inedificabilità considera rilevanti soltanto i vincoli imposti prima dell’esecuzione delle opere. Né può invocarsi in senso contrario una pronuncia (Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 1991, n. 326) che si riferisce a un caso in cui l’area era soggetta a vincolo panoramico indipendentemente dalla sopravvenuta legge n. 431 del 1985.

Solo con l’art. 12 d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, successivo all’adozione del provvedimento in esame, fu espressamente previsto che il parere dovesse riguardare anche aree sottoposte a vincolo successivamente alla ultimazione dell’opera abusiva e fu dettata, solo per questa ipotesi, una disciplina innovativa in materia di silenzio-assenso. La legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68 innovò ulteriormente la materia, modificando il procedimento(dichiarato illegittimo con sentenza 10 marzo 1988 della Corte costituzionale) e limitandone l’ambito al «vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431».

3.1. L’appello n. 806/89 concerne il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale nella qualità di organo preposto alla tutela del vincolo imposto sul parco naturale dell’Argentera.

Il primo motivo è infondato, per le ragioni sopra esposte, in quanto la baracca era stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo.

3.2. Anche il secondo motivo è infondato, giacché il Presidente della Giunta regionale richiama, nel dispositivo, la deliberazione della Giunta regionale 8-10950 del 5 febbraio 1987 (relativa ai profili paesistici), nell’adottare la quale non potevano essere stati considerati gli elaborati richiesti al sig. Ferrero in data 16 febbraio 1987.

3.3. Il terzo motivo di appello è anch’esso infondato, giacché il Presidente della Giunta regionale, pur citando il parere (obbligatorio) reso in senso favorevole dal Comitato direttivo dell’ente parco, non ha motivato sulle ragioni per cui riteneva di doversene discostare.

3.4. Col quarto motivo la Regione sostiene che l’utilizzazione pubblica di parte della baracca fosse indimostrata e comunque limitata nel tempo. Anche questa doglianza è infondata, giacché, al momento dell’adozione del provvedimento la baracca risultava di proprietà del Comune e destinata in parte a ricovero del guardiaparco e di dipendenti comunali e del Corpo forestale dello Stato e tali circostanze emergevano dal parere dell’Ente parco.

3.5. Infondato è, infine, il quinto motivo di appello, concernente il vizio di illegittimità derivata, essendo stata confermata la pronuncia di annullamento della delibera 5 febbraio 1987 della Giunta regionale.

4. I due appelli devono, pertanto, essere respinti, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione regionale sulla compatibilità della baracca con le esigenze di tutela del paesaggio, in applicazione dell’art. 12 d.l. n. 2 del 1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 1988.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dei due giudizi.

 P.Q.M.

 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), riuniti gli appelli nn. 806/89 e 807/89, li respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 16 giugno 1995 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in camera di consiglio, con l’intervento dei signori

 

Renato Laschena – Presidente

Giovanni Vacirca – Consigliere, est.

Andrea Camera – Consigliere

Costantino Salvatore – Consigliere

Pasquale D’Angelo – Consigliere