15 ottobre 1999 Sentenza n. 19281/99 del Tribunale di Roma, Sez.II Civile

15 OTTOBRE 1999

SENTENZA N° 19281 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, SEZ. II

 

Nelle cause civili riunite in primo grado iscritte al n. 23210/96 ed al n. 23212/96 RGAC trattenute in decisione alla udienza dell’11.3.1999 e vertenti

la prima:

tra

– Rete 9 Sas di Keti Anselmo & C. in persona del legale rappresentante Keti Anselmo, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Latini 4 presso lo studio dell’avv. Mauro Maiolini che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura speciale alle liti conferita con scrittura privata autenticata in data 23.4.1996 dal notaio Rollo di Padova rep. 50373;

– attrice –

e

– Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege;

– convenuto –

la seconda:

tra

– TVA Telecentro s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore Tassoni Bruna, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Latini 4 presso lo studio dell’avv, Mauro Maiolini che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura speciale alle liti conferita con scrittura privata autenticata in data 21.3.1997 dal notaio Cappelli di Ascoli Piceno rep. 50821;

– attrice –

e

– Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege;

– convenuto –

OGGETTO; canoni

CONCLUSIONI

all’udienza dell’11.3.1999 il procuratore delle attrici precisava le proprie conclusioni come riportate di seguito:

– attrici: “accertare e dichiarare che nulla è dovuto al Ministero delle Comunicazioni a titolo di canone di concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale per il periodo intercorrente tra la data della firma dei decreti ed il 31.12.1994”

Svolgimento del processo

Con atto ritualmente notificato la emittente Rete 9 Sas di Keti Anselmo & C conveniva in giudizio il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni esponendo che: in data 9.2.1995 la convenuta Amministrazione comunicava alla istante l’accoglimento – con decreto in data 7.3.1994 registrato alla Corte dei conti – della domanda di rilascio di concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale con la denominazione Italia 9; con il decreto, rilasciato alla società attrice in data 18.10.1995, veniva richiesto il pagamento della somma di lire 136.383.330 (successivamente, nelle more del giudizio, rideterminata in lire 19.483.333 con decreto in data 15.10.1998) dovuta quale rateo del canone di concessione per il periodo intercorrente tra la data della firma del decreto e la scadenza annuale (31.12.1994). Tanto premesso l’attrice, sostenendo che lo status di concessionario deve essere fatto decorrere non dalla data di emissione ma dalla materiale ricezione del decreto ministeriale e che il regime operante sino alla data del rilascio del decreto era quello di autorizzazione ex lege 223/’90, instava per l’accertamento negativo del credito vantato dalla Amministrazione convenuta relativamente all’anno 1994.

Si costituiva il Ministero chiedendo il rigetto della domanda.

Con atto notificato il 22.5.1996 la TVA Telecentro s.r.l., successivamente collocata in liquidazione, conveniva il Ministero delle PP.TT. proponendo analoga domanda di accertamento negativo dell’importo dì lire 58.450.000 (successivamente rideterminato in lire 19.483.333 con decreto del 10.7.1998) richiesto dalla predetta PA a titolo di canone di concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale, relativo al periodo 9.3.1994 (data della firma del decreto, comunicato alla società in data 11.2.1995 e rilasciato in data 14.3.1995) 31.12.1994. Resisteva il Ministero chiedendo il rigetto della domanda.

Disposta la riunione dei giudizi, prodotti documenti, le cause sono state trattenute in decisione alla udienza indicata in epigrafe sulle conclusioni delle parti attrici.

Motivi della decisione

Le domande sono fondate e debbono essere, pertanto, accolte.

Il provvedimento amministrativo emesso dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni (recte: Ministro delle Comunicazioni ex art 1 comma 2 L. 31.7.1997 n. 249) a norma dell’art. 16 L. 6.8.1990 n. 223 al quale è subordinato l’esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva ha per oggetto l’assegnazione al concessionario privato della radiofrequenza (art. 3 L. 223/90 ed art 19 DPR 27.3.1992 n. 255) e cioè l’uso speciale di un bene comune (etere), e più esattamente il diritto a conseguire quella “utilitas” che la legge, in considerazione della inerenza dell’interesse pubblico, riserva ab origine allo Stato.

A tale provvedimento accede la regolamentazione del rapporto che viene a costituirsi tra la PA concedente ed il privato concessionario e – per quanto rileva nel presente giudizio – la determinazione di un canone in corrispettivo dell’utilitas attribuita al privato (art. 22 L. 223/90).

Orbene se da un lato non può negarsi che il procedimento amministrativo deve considerarsi concluso con l’esaurimento della fase della decisione e cioè con la adozione dell’atto finale (perfetto in relazione ai requisiti formali e sostanziali di validità), dall’altro appare incontestabile che l’effetto costitutivo del diritto di uso del concessionario si produca soltanto all’esito della fase integrativa dell’efficacia, con l’apposizione del visto dell’organo di controllo (Corte dei conti). In proposito occorre distinguere, secondo le indicazioni della dottrina, tra efficacia generale ovvero oggettiva (idoneità del provvedimento ad innovare la situazione giuridica preesistente, in conseguenza dell’atto positivo di controllo) ed efficacia “soggettiva” che opera nei confronti del soggetto destinatario dell’atto e concerne la “eseguibilità” dei diritti ed obblighi che derivano dal provvedimento ovvero dalla convenzione che accede all’atto, Si osserva, infatti, come la legittimazione all’esercizio delle attività e dei poteri trasferiti o costituiti in favore del privato mediante concessione amministrativa derivi esclusivamente dal possesso del titolo abilitativo, in difetto del quale il privato non potrebbe agire nella qualità di concessionario: ne consegue, per un verso, che l’esercizio della attività di radiodiffusione televisiva anteriormente al visto ed alla registrazione della Corte dei conti deve qualificarsi “sine titulo” (non spiegando alcuna efficacia il provvedimento sino all’atto di controllo – positivo -), e che soltanto con la comunicazione dell’atto di concessione all’interessato questi viene a disporre del titolo di legittimazione ed è posto in condizione di esercitare i diritti ed adempiere le obbligazioni che trovano fonte nel provvedimento amministrativo.

Tale soluzione riceve indiretta conferma dalla norma (alla quale peraltro non è stato attribuito effetto retroattivo) contenuta nell’art 3 comma 20 della legge 31.7.1997 n. 249 che dispone l’obbligo di pagamento dei canoni di concessione relativi alla emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale “dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione”.

Né in contrario può sostenersi che il canone sarebbe dovuto dalla data di adozione del decreto concessorio in quanto tale atto verrebbe a confermare una pregressa situazione dì fatto sostanzialmente corrispondente a quella assentita, atteso che la stessa legge 223/90 ha inteso chiaramente assoggettare a differenti regimi giuridici (autorizzazione; concessione), anche in relazione agli aspetti strettamente patrimoniali, l’attività delle emittenti radiotelevisive secondo che sia svolta anteriormente o successivamente al rilascio ed al possesso di titolo concessorio.

In conseguenza le società attrici non sono tenute a corrispondere canoni di concessione per il periodo intercorrente tra la data di adozione dei decreti concessori (rispettivamente 7 e 9.3.1994) e quella di comunicazione dei relativi atti.

In considerazione delle obiettive incertezze ingenerate dalla normativa di settore e risolte soltanto in corso di giudizio dalla legge 249/97, le spese di lite possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

– dichiara che le società attrici non sono tenute a corrispondere canoni di concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale per il periodo intercorrente tra la data di adozione dei decreti concessori (7 e 9.3.1994) e quella di comunicazione dei relativi atti;

– dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, 1.10.1999