15 marzo 1991 Sentenza della Pretura Circondariale di Bergamo

15 MARZO 1991

SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI BERGAMO

Il Pretore, sciogliendo la riserva che precede;

Rilevato che ai sensi dell’art. 32 Lg. 6/8/1990 n. 223 i privati che eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva sono autorizzati a proseguire nell’esercizio degli impianti stessi, purché abbiano presentato nei termini di legge la relativa domanda di concessione, e fino al rilascio o al diniego della concessione e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (c.d. periodo transitorio);

ritenuto che a mente del citato art. 32 durante il periodo transitorio il giudice ordinario può emettere provvedimenti modificativi della funzionalità tecnico-operativa degli impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva purché finalizzati alla coesistenza e compatibilità elettromagnetica degli impianti di entrambe le emittenti in conflitto, ma non disporre la disattivazione dell’impianto fonte di disturbo, in quanto detto provvedimento, nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, è riservato esclusivamente alla competenza del Ministro delle poste e telecomunicazioni;

considerato che tale interpretazione trova conforto, oltre che nel dato letterale dell’art. 32, anche nella ratio della norma, che, a parere di questo Pretore, è da individuare nella volontà del legislatore di evitare un potenziale conflitto di poteri tra l’autorità giudiziaria e quella amministrativa e di attribuire al giudice ordinario gli stessi poteri d’intervento indipendentemente dal regime transitorio o ordinario della legge: il Ministro, infatti, in sede di assegnazione ben potrebbe rilasciare la concessione a favore di quel soggetto cui il giudice ordinario ha inibito la prosecuzione nell’esercizio dell’impianto e negarle al soggetto privilegiato dal provvedimento giudiziario, venendo in tal modo a crearsi quel conflitto che il legislatore, negando in radice all’A.G.O. il potere di disattivare gli impianti e riservandolo invece in via esclusiva al Ministro, ha inteso prevenire e risolvere a favore di quest’ultimo;

considerato, altresì, che in caso di radiodiffusione già assentita (regime ordinario) è pacifico che il giudice ordinario non può disattivare l’impianto in quanto tale provvedimento si tradurrebbe in una revoca o modifica della concessione, precluse all’A.G.O. dall’art. 4 della legge 20/3/1986 n.ro 2248 all. E;

rilevato che nella specie è stato richiesto in via d’urgenza della S.A.T., s.p.a., e dall’OMEGA TV, s.p.a., (subentrata alla prima) un provvedimento di disattivazione dell’impianto di Lombardia 7 TV sul canale 41 sito in località Maresana, sul presupposto che non è possibile alcun intervento tecnico-operativo idoneo a ricondurre a compatibilità le trasmissioni isofrequenziali delle due emittenti;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per carenza di giurisdizione del giudice ordinario.