14 NOVEMBRE 1997
SENTENZA N. 518/97 DEL TAR TOSCANA, SEZ. I
SENTENZA
sul ricorso n. 1753/95 proposto da RADIO MONTECATINI di Bechini Giuliano, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Bechini Giuliano, rappresentata e difesa dall’avv. Felice Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Firenze, Via dei Servi n. 44;
contro
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI RADIOELETTRICI del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in persona del Direttore Centrale pro-tempore
e MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano alla Via degli Arazzieri n. 4;
per l’annullamento
previa sospensione:
della comunicazione, 10.2.1995 prot. DCSR/8/904780-1432 a firma del Direttore Centrale – Direzione Centrale Servizi Radioelettrici, di rilascio del decreto 4.3.1994 di concessione dell’esercizio di radiodiffusione sonora privata in ambito locale, nonchè di contestuale richiesta di versamento del canone quantificato in £.6.666.670 per il 1994; degli atti connessi e conseguenti, in particolare del decreto di concessione a radiodiffondere in ambito locale del 4.3.1994;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Udito, alla pubblica udienza del 7 maggio 1997, il Consigliere dott. Renzo Conti;
Uditi, altresì, per la parte ricorrente l’avv. F. Vaccaro e per la parte resistente l’avv. L. Andronio;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato l’8 aprile 1995 e depositato il successivo 6 maggio, l’emittente ricorrente espone:
– che, quale esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale da molti anni, richiedeva nell’autunno 1990 al Ministero P.T. la concessione a radiodiffondere ai sensi dell’art. 32 della legge n.223/1990;
– che, con nota 5.3.1994 prot. n. DCSR/8/904780-001159, la Direzione Centrale intimata le comunicava che detta richiesta era stata esaminata favorevolmente;
– che con la impugnata nota del 10.2.1995 della stessa direzione centrale le veniva comunicato che con decreto 4.3.1994 le era stato concesso l’esercizio della radiodiffusione sonora in ambito locale con la contestuale richiesta anche del rateo di concessione relativo al periodo 4.3.1994/31.12.1994 quantificato in £.6.666.670 da corrispondersi entro 30 giorni.
Al fine di ottenere l’annullamento della predetta nota del 10.2.1995 nonchè del decreto di concessione datato 4.3.1994, che si assume non ricevuto, vengono dedotti i seguenti motivi di gravame, così dalla medesima ricorrente paragrafati:
1) vizio di nullità dell’atto impugnato per carenza di presupposto; vizio di eccesso di potere per genericità, contraddittorietà e illogicità; carenza di motivazione.
La comunicazione del 10.2.1995 di rilascio del decreto 4.3.1994, nella parte in cui contiene la richiesta di canone sarebbe generica, infondata e comunque illegittima per il mancato invio del decreto di concessione.
L’asserito atto di concessione sarebbe mero atto di ricognizione e di consenso all’esercizio degli impianti già gestiti con il sistema autorizzatorio delle leggi n. 10/1985 e n. 223/1990 e, quindi, non sarebbe dovuto nessun canone anche nella considerazione che il bene sarebbe lo strumento della diffusione del pensiero tutelato dall’art. 21 della Costituzione.
2) violazione artt. 1, comma 3, e 3 ter. L. 482/1992, n. 4, punto 2, L. 422/93, 12 D.P.R. 255/92; eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di trasparenza.
L’amministrazione avrebbe dovuto comunicare, con la nota del 5.3.1994 prot. DCSR/8/904780-001159, che informava la ricorrente dell’esame favorevole della richiesta concessione, che detta concessione era già stata rilasciata il 4.3.1994 e che conseguentemente nessun canone sarebbe dovuto fino al momento del ricevimento del prodotto atto di concessione da parte dell’odierna ricorrente;
3) violazione art. 22 L. 6.8.1990 n. 223.
La norma richiamata ricollegherebbe l’obbligo del pagamento del canone alla titolarità della concessione e quindi al suo effettivo rilascio, con la conseguenza che nessun canone è dovuto fino a tale data.
4) violazione art. 1, comma 3 ter L. 482/1992.
La comunicazione retroattiva dell’avvenuto rilascio della concessione ridurrebbe in maniera rilevante il termine di due anni per i trasferimenti di intere aziende di cui all’art. 13, primo comma, della legge n. 223/1990.
5) Violazione art. 3, comma 10 e 22 L. 6.8.1990 n. 223.
La mancata pianificazione delle frequenze non consentirebbe la quantificazione del canone, come determinato dall’amministrazione.
Si sono costituite per resistere le Amministrazioni intimate, le quali con successiva memoria si sono riportate ad un rapporto che però non risulta depositato nel fascicolo di causa.
Con successiva memoria la ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie tesi difensive.
Con ordinanza presidenziale n. 21 del 20.7.1995 è stata disposta l’acquisizione di atti che risultano depositati il 12.12.1995.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 7 maggio 1997, nel corso della quale la difesa della ricorrente ha puntualizzato le proprie difese.
DIRITTO
Il ricorso ha per oggetto la nota di comunicazione 10.2.1995 con la quale si preannuncia la consegna del decreto 4.3.1994 di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, l’ammontare del canone annuo fissato in £.8.000.000 e quello relativo al periodo 4.3.1994/31.12.1994 determinato in £.6.666.670, nonchè lo stesso decreto di concessione, non ancora ricevuto dal ricorrente al momento della proposizione del ricorso in trattazione, nella parte in cui attribuiscono natura concessoria all’atto abilitativo alla radiodiffusione, richiedono un canone concessorio e fissano comunque gli effetti giuridici del predetto decreto, tra i quali la decorrenza del canone, dalla predetta data del 4.3.1994 anziché dal momento della sua ricezione, nonchè nella parte in cui il canone stesso viene quantificato nella misura indicata dall’amministrazione.
Con il primo motivo di gravame la ricorrente contesta la natura concessoria del titolo abilitativo alla radiodiffusione in questione e conseguentemente la sussistenza dell’obbligo del pagamento di un canone, sull’assunto che il decreto impugnato sarebbe meramente ricognitivo e quindi autorizzativo degli impianti già gestiti con il sistema autorizzatorio di cui alla legge n. 10/1985 e n. 223/1990.
Il motivo è infondato.
Al riguardo è opportuno accennare brevemente al quadro normativo sviluppatosi nel tempo in materia.
Come già evidenziato da questa sezione (v. sentenza 22.2.1996 n. 99), con la legge 6.8.1990 n. 223 (in attesa della quale erano già state emanate le disposizioni urgenti di cui al D.L. 6.12.1984 n. 807, come convertito nella legge 4.2.1985 n. 10) si è passati da un sistema caratterizzato dalla riserva statale sull’intero settore radiotelevisivo, dove il servizio veniva svolto unicamente da una società a prevalente partecipazione statale sottoposta a controlli e a direttive del Parlamento, ad un sistema misto, basato cioè sul concorso di soggetti pubblici o privati, dove a questi ultimi il predetto servizio può essere affidato mediante concessione (V. art. 2) secondo le disposizioni di cui al successivo art. 16.
Con norma transitoria (V. art. 32), al fine di consentire un passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema, soprattutto nella considerazione della consistente diffusione delle emittenti radiotelevisive che si era venuta a determinare di fatto prima della predetta legge n. 223 del 1990, lo stesso legislatore ha autorizzato i privati, che alla data di entrata in vigore della medesima esercitavano impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, a proseguire nell’esercizio degli impianti stessi – a condizione che avessero presentato domanda per il rilascio della concessione, nonchè la comunicazione contenente i dati e gli elementi richiamati dal terzo comma dell’art. 2 – fino al rilascio della concessione stessa, ovvero alla sua reiezione.
Con D.L. 19.10.1992 n. 407, come convertito nella legge 17.12.1992 n. 482, il legislatore ha poi istituito, per la radiodiffusione sonora un secondo regime transitorio, prevedendo all’art. 1, comma terzo, una concessione provvisoria di durata massima biennale che deve essere rilasciata non in base alla disciplina prevista dall’art. 16 della legge n. 223 del 1990 per la concessione definitiva, ma unicamente a favore dei soggetti precedentemente autorizzati ex art. 32 della citata legge 223 del 1990.
Dalla richiamata normativa emerge che il sistema “autorizzatorio” viene a cessare al momento del rilascio della “concessione” così come espressamente previsto dall’art. 32, primo comma, della legge n. 223/1990, che autorizza la prosecuzione degli impianti “fino al rilascio della concessione stessa”, che va individuata ai sensi dell’art. 1, comma terzo, della legge n. 482/1992 nella concessione biennale di cui alla stessa norma.
A tale stregua sia il dato letterale della normativa sopra richiamata che la ratio delle stesse, volte a disciplinare il passaggio da un primo sistema autorizzatorio a quello successivo concessorio escludono che al decreto impugnato, adottato ai sensi del citato art. 1 della legge n. 482/1992 possa attribuirsi natura autorizzatoria, che, come precisato, viene a decadere con il rilascio della concessione o con il suo diniego.
Peraltro va qui ribadito l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 112 del 24-26 marzo 1993, secondo il quale oggetto della concessione “è il conferimento a determinati privati di un bene comune, l’etere, da parte del soggetto (Stato) che ne ha il governo complessivo, affinchè gli assegnatari possano propagarvi in via esclusiva onde radioelettriche connotate da predefinite frequenze, dunque, il provvedimento amministrativo in esame rileva una natura tipicamente concessoria”.
L’infondatezza della pretesa natura autorizzatoria dell’impugnato decreto di concessione determina conseguentemente l’infondatezza della asserita inesistenza dell’obbligo di pagamento del canone concessorio.
Tale obbligo peraltro risulta espressamente imposto dall’art. 1, comma 3 – sexies della citata legge n. 482/1992.
Con i motivi secondo, terzo e quarto, che possono trattarsi congiuntamente, la ricorrente emittente censura in sostanza la illegittima pretesa del Ministero di attribuire efficacia ed operatività al decreto dal giorno della sua adozione (4.3.1994) anzichè dal momento di ricezione del medesimo da parte del destinatario, con la conseguenza che soltanto da tale momento inizierebbero a decorrere per il concessionario gli obblighi tra i quali il pagamento del canone ed i termini quali quello per i trasferimenti di intere aziende di cui all’art. 13, comma 3 ter della legge n. 482/1992.
I motivi sono fondati.
La questione sollevata con le censure di cui sopra pone sostanzialmente il problema sulla natura recettizia o meno del decreto di concessione impugnato.
Sul punto la sezione si è già pronunciata con sentenza n. 45 del 11.3.1997, che il collegio intende ribadire.
Al riguardo si osserva che caratteristica peculiare dell’atto recettizio è quella per la quale i suoi effetti tipici si producono solo dal momento della sua comunicazione all’interessato.
La conoscenza del provvedimento da parte del suo destinatario viene, pertanto, ricompresa nella c.d. fase integrativa dell’efficacia del provvedimento medesimo, con conseguente esclusione di qualsiasi retroattività (degli effetti) al momento dell’adozione dell’atto.
Secondo la giurisprudenza, gli atti amministrativi non hanno, di regola, natura recettizia, salvo che altrimenti sia desumibile dalla legge o dalla natura del provvedimento, come si verifica (in tale ultima ipotesi) allorquando per il raggiungimento del fine essenziale dell’atto sia necessaria la collaborazione del destinatario (Cons. Stato VI, 15.4.1996 n. 558).
Nella fattispecie, secondo il Collegio, sussistono i presupposti per ritenere recettizio il provvedimento di concessione di specie, di cui all’art. 1, terzo comma della legge n. 482/1992.
Infatti, trattasi di provvedimento non meramente ampliativo della sfera giuridica del destinatario, giacchè da esso consegue un vero e proprio obbligo di esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva (art. 20) cui conseguono sanzioni che possono comportare financo la revoca della concessione (art. 31), nel quadro di un sistema improntato alla tutela della garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, valore primario del nostro ordinamento, alla cui realizzazione i privati sono chiamati a concorrere insieme al servizio pubblico (Corte costituzionale 24-26 marzo 1993 n. 112 citata).
In tale contesto, l’effetto tipico della concessione rilasciata al privato non consiste soltanto nel conferimento dell’abilitazione a trasmettere, ma nel riconoscimento di un insieme di facoltà e doveri ai soggetti ammessi a operare con il mezzo radiotelevisivo, caratterizzato dal pluralismo delle fonti, dalla correttezza e continuità dell’attività di informazione (T.A.R. Puglia, Bari, II, 29.2.1996 n. 64).
Sotto un differente profilo, le stesse modalità prescelte dal legislatore per addivenire ad un assetto definito del sistema – con la già menzionata previsione di un regime autorizzatorio valido medio tempore a legittimare l’attività di radiodiffusione degli operatori che già la esercitavano al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda – depongono nel senso della natura recettizia del provvedimento de quo.
Infatti, opinare diversamente, ritenendo che gli effetti della concessione retroagiscano al momento della sua adozione, significherebbe, da un lato, che, in caso di diniego del titolo, nel periodo intercorrente fra l’adozione e la comunicazione dell’atto al destinatario l’attività risulterebbe erogata sine titulo; dall’altro, che a carico del concessionario verrebbe affermato retroattivamente l’obbligo di pagamento del canone fin dall’adozione del provvedimento senza che al richiedente sia stata offerta la possibilità di godere, nel periodo considerato, dei vantaggi che il regime concessorio comporta (vantaggi che scaturirebbero soltanto dal materiale rilascio del titolo concessorio).
In definitiva, riconoscendo efficacia retroattiva al provvedimento impugnato, si dovrebbe affermare l’obbligo del pagamento del canone di concessione per tutto il periodo di tempo (nella fattispecie, oltre un anno) nel corso del quale da parte della ricorrente non sono state esercitabili quelle facoltà ed agevolazioni che la legge riconosce al concessionario durante il periodo di validità (biennale) della concessione e che sono connesse al “rilascio” del titolo.
In conclusione e per quanto sopra argomentato, in accoglimento dei motivi di ricorso esaminati, affermata la natura recettizia del provvedimento di concessione, il ricorso in parte qua va accolto e per l’effetto va disposto l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui determinano gli effetti di detto provvedimento dalla data della sua adozione ed in particolare fissano l’obbligo del pagamento del canone di concessione da tale data.
In merito infine alle censure proposte in particolare nel quarto motivo di gravame, relative alla quantificazione e alle modalità di versamento del canone determinato dall’amministrazione, deve confermarsi l’inammissibilità delle stesse, già affermata da questa sezione (v. citata sentenza n. 45/1997), per difetto di giurisdizione di questo Tribunale sia sotto il profilo del quantum debeatur che sotto il profilo del quomodo. Tali questioni, infatti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 5 secondo comma, della legge n. 1034 del 1971 che determina in proposito un’attribuzione per materia, indipendentemente dalla posizione soggettiva fatta valere dall’interessato (C.G.A., 5.8.93 n. 290; Cass. SS.UU., 10.12.93 n. 12164).
Conclusivamente il ricorso va, parzialmente accolto nel senso e nei limiti indicati in motivazione e per l’effetto gli atti impugnati vanno annullati in parte qua.
Quanto alle spese di giudizio, considerata la parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti, ivi compresi onorari e competenze.
P. Q. M.
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione I^, accoglie in parte il ricorso n. 1753/95 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli impugnati atti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; dichiara inammissibile il medesimo ricorso nella parte in cui si contesta il canone di concessione sotto i profili del quantum debeatur e del quomodo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi onorari e competenze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 7 maggio e 1° luglio 1997 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori magistrati:
RICCARDO VIRGILIO – Presidente
ADOLFO METRO – Consigliere
RENZO CONTI – Consigliere est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 NOV. 1997
Firenze, lì 14 NOV. 1997