13 luglio 1993 Sentenza n. 659/93 della Pretura Circondariale di Trento


13 LUGLIO 1993

SENTENZA N. 659/93 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI TRENTO

 

 

nei confronti di:

AA … omissis ……. nella sua qualità di legale responsabile di “WB”

LIBERO PRESENTE

 

IMPUTATO

a)     del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 171 lett.b)L.633/1941per aver con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,diffuso composizioni musicali senza l’autorizzazione SIAE.

b)     del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. cp. e 1 L.406/1981 per aver, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso abusivamente riprodotto a fini di lucro dischi e nastri musicali.

Fatti commessi in Trento sino al giugno 1991.

c)     nella sua qualità di legale rappresentante di “WB”del reato p. e p.dagli artt. 81 cpv. cp. e 171 lett. b)L.633/1941 per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, diffuso composizioni musicali senza l’autorizzazione S.I.A.E.

Fatto commesso in Gardolo sino al 9.5.91

CONCLUSIONI: il PM. Reato capo a): assol. perché il fatto non sussiste; reato capo b): assoluzione perché il fatto non è previsto come reato dalla legge.

Il difensore dell’imputato: si associa. PARTE CIVILE: risarcimento danni come da nota allegata agli atti insieme alle conclusioni.

MOTIVAZIONE

La presente vicenda processuale concerne l’annosa problematica       sulla configurabilità dei reati di cui all’art.171 lett.b)          L.1941/633 e art. 1 L.1981/406 in caso di radiodiffusione di brani musicali, duplicati su supporto fonografico, da parte di emittenti non in possesso di autorizzazione rilasciata dalla SIAE.

Per ciò che concerne il contestato art.171 lett.b)L. 1941/633 il fondamento dell’imputabilità, secondo la Corte di Cassazione deriva dal fatto che la diffusione di emittente radiofonica deve essere equiparata a quella “in pubblico o mediante altoparlante” giacchè la prima può avere ascoltatori più numerosi con conseguente maggiore potenzialità di lesioni dell’altrui diritto(Cass. 21/5 1985 n°5029).

Senonchè in materia penale vige il principio di stretta legalità con il divieto dell’analogia in mala parte.

Cosicché si è dovuto estendere il portato del precetto penale ad un’ipotesi che non è normativamente prevista.

Spetta al legislatore, ove lo ritenga, estendere l’apparato sanzionatorio di cui all’art. 171 nella diversa ipotesi di radiodiffusione.

Per ciò che   concerne, poi, l’abusiva riproduzione, a fini di lucro, di dischi, nastri o supporti analogici, le risultanze processuali non hanno consentito di individuare nell’imputato, quale titolare dell’emittente,l’autore della riproduzione la quale peraltro non può essere evinta solo dalla circostanza che l’emissione di brani musicali insieme con messaggi pubblicitari lascerebbe spazio a far ritenere riprodotti dischi e nastri.

P.Q.M.

Assolve AA dal reato contestatogli di cui all’art. 171 lett. b e    L.1941/633 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e di quello di cui all’art.1 L.406/1981 perché il fatto non sussiste.

 

13.7.1993

Il Pretore