13 DICEMBRE 1999
SENTENZA N. 13937 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Presidente Grieco
Estensore Morelli
P.M. Maccarone
Parti ITAMATI e S.C.T. ITALIA srl
(Omissis). – II. Con il primo motivo – che si risolve in una denuncia di violazione degli art. 2721 ss., 2556 c.c., 110 1.n. 633/1941, 2581, comma 2, c.c. e 2967 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. le ricorrenti più in particolare, addebitano alla Corte di appello di aver «ritenuta sufficiente per rigettare di difetto di legittimazione attiva di S.C.T. Italia la dichiarazione di S.C.T. di Cima, quale intervenuta in causa, di aver trasferito a SCT Italia i diritti di utilizzazione economica dei propri programmi per elaboratore e con essi i rapporti contrattuali con i clienti, aventi ad oggetto tali programmi.
E deducono che sarebbero stati con ciò violati i principi relativi alla opponibilità degli atti ai terzi desumibili dagli articoli su citati.
Nessuno di tali rilievi però coglie nel segno.
Con riguardo all’asserita violazione degli art. 2721 ss, 2967 c.c., deve infatti, in premessa, escludersi che i limiti, ivi previsti, alla prova di un contratto per cui sia richiesta la prova scritta, ad substantiam o ad probationem, come i limiti di valore per la prova testimoniale, valgono anche quando esso sia dedotto, come mero fatto storico nei confronti di terzi, operando viceversa detti limiti esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti (cfr. tra altre, Cass. n. 5029 de1 1978; 3351 de1 1987; 3562 de1 1995).
Allo stesso modo, anche l’art. 2556 c.c., nell’imporre la forma scritta ad probationem di negozi attinenti al trasferimento dell’azienda concerne esclusivamente i rapporti fra cedente e cessionario fra i quali è incorsa la convenzione, mentre di questa i terzi, ad essa estranei, sono abilitati a fornire la prova senza soggiacere alla suddetta limitazione (cfr. n. 2678 del 1980; 575 de1 1982; 5029 del 1983; 2518 del 1984 … ).
Quanto infine all’art.110 L n. 633 del 1941 – che nella specie viene più propriamente in applicazione,una volta che la sentenza impugnata ha risolto il problema di legittimazione sul piano del trasferimento di diritti di utilizzazione economica ed ha statuito solo in ordine a violazione ditali diritti (per la già intervenuta risoluzione dei contratti stipulati tra le parti) – è pur vero che detta norma prescrive che «la trasmissione dei diritti di utilizzazione (spettanti agli autori delle opere) deve essere provata per iscritto».
Ma anche detta prescrizione (che attiene appunto alla prova e non alla validità delle cessione) si riferisce parimenti all’ipotesi in cui il trasferimento venga invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto e non pure alla diversa ipotesi (nella specie invece ricorrente) in cui il trasferimento sia invocato dal cessionario del diritto di utilizzazione nei confronti del terzo che abbia (come nella specie) inteso violato detto diritto.
In quest’ultima evenienza la scrittura è allegata, infatti, quale semplice fatto storico e può quindi essere provata, in quanto tale, con qualsiasi mezzo (cfr. Cass. n. 1392 del 1994; 4273 de1 1998).
Per cui sorretta si conferma la decisione dei giudici del merito che hanno fondato la prova della cessione dei diritti in questione dalla S.C.T. di Silvano Cima alla S.C.T. Italia sulla base delle dichiarazioni del medesimo Cima.
E ciò a prescindere dalla ulteriore considerazione che, pacifico essendo, comunque, in fatto il possesso di tali diritti da parte della S.C.T. Italia quest’ultima potesse avere un concorrente titolo di legittimazione nell’art. 167 1. n. 633 del 1941 cit., per cui «i diritti di utilizzazione economica… possono essere anche fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti medesimi ». (Omissis).