12 luglio 2004 Sentenza n. 10077 del TAR Campania, Sez. I

12 LUGLIO 2004

SENTENZA N. 10077/04 DEL TAR CAMPANIA, SEZ. I

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione I^ – composto dai Signori:
1) Giancarlo Coraggio – Presidente
2) Paolo Carpentieri – Consigliere – relatore
3) Guglielmo Passarelli Di Napoli – Referendario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4858/1999 Reg. Gen., proposto dalla “XXX”

contro

il “YYY”

per l’annullamento, previa sospensione,

“1) del provvedimento di ingiunzione adottata dal responsabile dell’Ufficio Urbanistico del “YYY”, n. 2588 del 22 marzo 1999 e n. 12119 del 24 marzo 1999, notificato alla sola sig.ra “ZZZ”  in data 25.3.1999, con il quale si è ingiunto ai ricorrenti “la rimozione di ripetitori e delle antenne radiotelevisive non autorizzati, entro giorni trenta dalla notifica del presente atto”, avvertendo “che decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, si darà corso agli atti d’ufficio per i provvedimenti consequenziali a norma delle vigenti leggi”; nonché per l’annullamento, ove occorra, del silenzio rifiuto formatosi in ordine alla istanza prodotta in data 19 maggio 1999, con la quale i ricorrenti hanno chiesto – ancorché non necessaria – il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47 del 1985.”.
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente con le annesse produzioni;
VISTA l’ordinanza n. 3007/1999 del 14 luglio 1999, con la quale la Quarta Sezione di questo Tribunale ha accolto in parte la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 28 aprile 2004 – relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame, notificato in data 21 maggio 1999 e depositato presso la segreteria del Tribunale il successivo 16 giugno 1999, le ricorrenti, la prima quale società che esercita l’attività di teleradiodiffusione proprietaria dei ripetitori e delle antenne oggetto di causa, la seconda quale proprietaria del lotto sito in “ZZZ” ove sono ubicati i suddetti impianti, impugnano il provvedimento n. 2588/1999 del 22 marzo 1999 (prot. 012119 del 24 marzo 1999 nella copia indirizzata alla Della Valle) con il quale il “YYY” ha loro ordinato la rimozione dei ripetitori e delle antenne radiotelevisive non autorizzati, entro il termine di giorni trenta dalla notifica dell’atto.
Deducono, a sostegno del gravame, diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il “YYY” che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 luglio 1999, con ordinanza n. 3007/1999, la Quarta sezione di questo T.A.R. ha accolto in parte l’istanza cautelare proposta con il ricorso, sospendendo il provvedimento impugnato fino alla definizione espressa e motivata dell’istanza di sanatoria ex articolo 13 legge 47 del 1985 presentata dalla società ricorrente in data 2 giugno 1999.
Alla pubblica udienza del 28 aprile 2004 la causa è stata chiamata, discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.
L’impugnato ordine di rimozione di manufatti abusivi è adeguatamente motivato sul presupposto di fatto della inclusione del lotto di terreno interessato dall’installazione non autorizzata in zona sottoposta a vincolo monumentale apposto ai sensi della legge 1089 del 1939 con d.P.R. n. 1639 del 3 ottobre 1960 e a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497 del 1939 apposto con d.m. dell’8 ottobre 1961, nonché, successivamente, a vincolo di inedificabilità con d.m. 28 marzo 1985. Il provvedimento è altresì fondato sul rilievo per cui “le installazioni dei ripetitori ed antenne radiotelevisive hanno alterato lo stato dei luoghi del borgo medioevale considerato monumento nazionale e di notevole interesse pubblico . . . classificato secondo il p.r.g. vigente come zona omogenea A1 “preesistenze storico-ambientali”.
Con un primo motivo di ricorso parte ricorrente assume che l’autorizzazione ministeriale all’esercizio dell’attività di diffusione di programmi televisivi “coprirebbe” tutti i profili di compatibilità tecnica e igienico-sanitaria degli impianti.
La deduzione è inconferente, poiché il provvedimento impugnato è sorretto da altra motivazione, concernente, come si è visto, il contrasto dell’intervento con i vincoli storico-artistico e paesaggistico insistenti sull’area, nonché con la destinazione e il regime urbanistico dell’area medesima alla stregua del vigente p.r.g..
Sotto il profilo urbanistico i ricorrenti affermano la non necessità della concessione edilizia.
Anche tale assunto è infondato. Solo con l’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs 259 del 2003 si è affermata normativamente la semplificazione procedimentale relativa all’acquisizione del titolo edilizio-urbanistico a installare gli impianti della specie qui oggetto di causa. Ma ciò sul presupposto – già affermato dalla giurisprudenza (Tar Campania, Napoli, sez. I, 19 aprile 2001, n. 1739 ed ivi richiami, nonché Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 2001, n. 5253) e poi sancito dagli articoli 3, comma 1, lettera e.4) e 10, comma 1, lettera a) del testo unico sull’edilizia di cui al d.P.R. 380 del 2001 – della necessità della concessione edilizia (poi “permesso di costruire”) per la installazione di impianti ripetitori ed antenne radiotv.
Del tutto infondata è infine la doglianza di carenza di motivazione in riferimento ai vincoli asseritamente lesi dall’installazione abusiva. In realtà, come si è sopra osservato, il provvedimento gravato reca una puntuale indicazione dei vincoli insistenti sull’area e afferma espressamente il contrasto del manufatto con le ragioni giustificatrici dei vincoli medesimi. Giova peraltro di porre in evidenza che la motivazione circa la compatibilità o la non compatibilità dell’alterazione dello stato dei luoghi con l’interesse storico-artistico e paesaggistico che giustifica il vincolo avrebbe potuto pretendersi nei confronti dell’atto eventuale di diniego del previsto nulla osta (di competenza dello Stato, per il vincolo storico-artistico, per il tramite della Soprintendenza territorialmente competente; del comune medesimo, in quanto subdelegato dalla regione Campania, per il vincolo paesaggistico). Ma i ricorrenti non hanno affatto richiesto il pur necessario e prescritto preventivo vaglio autorizzatorio all’intervento ai sensi degli articoli 5 della legge 1089 del 1939 e 7 della legge 1497 del 1939 (poi articoli 21 e 151 del d.lgs 490 del 1999), ma hanno senza titolo alcuno realizzato le installazioni oggetto di lite. Sicché l’amministrazione intimata non aveva alcun onere di speciale motivazione sul contrasto con i predetti vincoli, bastando a sorreggere l’ordine di ripristino il puntuale richiamo dei vincoli stessi, la cui violazione rileva già sul piano formale della omessa preventiva domanda di autorizzazione. Il comune, peraltro, come già osservato, non ha mancato di rimarcare l’incompatibilità in punto di fatto tra le installazioni censurate e i valori protetti dai vincoli insistenti sull’immobile.
Con il motivo rubricato al n. 2 del ricorso i ricorrenti adducono la circostanza dell’avvenuta presentazione, in data 19 maggio 1999, di una domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 13 della legge 47 del 1985. Su tale base la sez. IV di questo Tar, con la citata ordinanza 14 luglio 1999 n. 3007/1999, ha concesso la “sospensiva”.
Va al riguardo rilevato che sulla natura del silenzio la giurisprudenza è oscillante. Questa sezione, come già asserito in una precedente sentenza (n. 7951 del 20 giugno 2003) è dell’avviso che il silenzio formatosi sulla domanda di accertamento di conformità equivale a un atto tacito di rigetto e non costituisce silenzio inadempimento, poiché il procedimento si è chiuso per effetto della tipizzazione legale e non vi è più un obbligo di provvedere dell’amministrazione. Tale indirizzo appare più in linea con la lettera della legge (che costituisce un caso di esplicita tipizzazione legale del silenzio come atto tacito di diniego) e con la ratio ispiratrice della stessa, consistente nella pronta difesa del corretto assetto del territorio con la rimozione, senza indebite dilazioni, degli abusi edilizi, con ragionevole trasferimento dell’onere di tempestiva attivazione (mediante domanda di accertamento di conformità e successiva impugnazione del diniego tacito eventualmente formatosi sulla domanda) sul privato che, violando la legge, ha omesso di chiedere preventivamente il permesso di costruire ed ha in via di fatto realizzato la sua pretesa edificatoria sottraendosi al previo controllo di conformità alla pianificazione urbanistica.
Inoltre il silenzio tipizzato ex lege non è impugnabile per difetto di motivazione, ma solo per il suo contenuto di rigetto (cfr. Cons. Stato, V Sez, 11 febbraio 2003, n. 706, nonché 21 marzo 2001 n. 142 e 6 settembre 1999 n. 1015);
Si ritiene conseguentemente di non poter condividere la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Tar Campania, Napoli, sez. IV, 20 novembre 2002 n. 7327), che ritiene illegittimo il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di concessione in sanatoria prodotta ai sensi dell’art. 13 L. 28 febbraio 1985 n. 47, sull’asserito del permanere dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi motivatamente sull’istanza.
Per le esposte ragioni, il ricorso deve giudicarsi infondato e andrà come tale rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta e compensa per intero tra le parti le spese di causa.
Spese
Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 28 aprile e del 26 maggio 2004.

Il Presidente

Il Relatore