12 febbraio 2001 Sentenza n. 193/01 del Tribunale Penale di Pescara- rito monocratico-

12 FEBBRAIO 2001

SENTENZA N. 193/2001 DEL TRIBUNALE DI PESCARA

-RITO MONOCRATICO-

…omissis…

 

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI PESCARA –dott.ssa M. Cristina Salvia

alla pubblica udienza del giorno 12 febbraio 2001 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

 

SENTENZA

 

nei confronti di

XX, nato a …omissis… ed ivi residente in …omissis…

libero – presente

Imputato

 

  1. del reato p. e p. dall’art. 171 lett. b)L.633/41 perché, nella qualità di cui sopra effettuava la diffusione di opere musicali senza averne titolo non avendo provveduto al pagamento alla S.I.A.E. dei relativi diritti.
  2. del reato p. e p. dall’art. 171 ter lett. a) L.633/41 perché, abusivamente duplicava su nastri “vergini” opere musicali diffondendole poi via etere a fine di lucro, costituito dall’esercizio della propria attività commerciale a mezzo emittente radiofonica.

In Pescara fino al marzo 95

Con la recidiva, ex art. 99 co. II c.p.

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

Il Pubblico Ministero: mesi quattro di reclusione e £. 600.000 di multa

Il difensore dell’imputato:capo a) assoluzione perché il fatto non costituisce reato o non sissiste;

capo b) assoluzione perché il fatto non sussiste.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

A seguito di opposizione a decreto penale, veniva celebrato il dibattimento nei confronti di XX, chiamato a rispondere dei reati rubricati, in qualità di responsabile della emittente radiofonica yy.

Il dibattimento è stato istruito mediante escussione dei testi addotti dal P.M., i quali hanno confermato il contenuto del verbale di perquisizione eseguita, su delega del Procuratore della Repubblica, il 24 marzo 1995, nel corso della quale all’interno dei locali della emittente radiofonica YY venivano sequestrate 470 musicassette ed una bobina adoperata per il programma notturno, su cui erano riprodotti vari brani musicali. La difesa rinunciava all’audizione del teste inizialmente indicato nonché all’esame dell’imputato. All’esito della discussione, le parti formulavano le conclusioni come da verbale.

La problematica connessa al presente procedimento si inserisce in un annoso dibattito circa la sussistenza o meno del reato di cui all’art. 171 lettera b) l. 633/41 e succ. mod. nella ipotesi di radiodiffusione di esecuzioni di opere musicali mediante supporti, dibattito nel quale spesso la Suprema Corte ha affermato la tesi secondo la quale le radio e le televisioni, anche quando utilizzano i supporti in commercio per radiodiffondere esecuzioni musicali, sono tenute a richiedere specifica autorizzazione all’autore dell’opera o alla S.I.A.E., che rappresenta gli autori.

Una attenta lettura della complessa ed articolata normativa in materia – costituita dalla legge n. 171 del 22 aprile 1941 e sue successive modifiche nonché dalla direttiva CEE n. 100 del 19.11.1992, recepita dal D. L.vo n. 685/94, che ha inteso fissare dei principi sull’argomento al dichiarato scopo di eliminare “interpretazioni giurisprudenziali divergenti” – consente, tuttavia, a questo giudice di ritenere, invece, insussistenti le ipotesi criminose contestate all’odierno imputato, che deve pertanto essere mandato assolto con la formula più ampia.

A XX viene contestato, al capo a) della imputazione, di avere effettuato diffusione di opere musicali senza averne titolo non avendo provveduto al pagamento alla S.I.A.E., dei relativi diritti.

Invero, va innanzitutto precisato che tecnicamente non può radiodiffondersi l’opera musicale in sé, ma solo la sua riproduzione su supporto: la precisazione ha ragion d’essere in considerazione del fatto che il legislatore ha operato la distinzione – che già esiste sotto il profilo ontologico – tra il concetto di opera, intesa come attività creativa dell’autore, ed il concetto di esecuzione dell’opera stessa che consiste in quella che potrebbe essere definita la sua materializzazione.

Da ciò discende che una cosa è la diffusione dell’opera ed altra cosa è la radiodiffusione di esecuzione di opere musicali riprodotte su disco o su altro tipo di supporto, trattandosi di figure oggetto di distinte previsioni e discipline: nel caso di specie, trattasi di radiodiffusione di esecuzione di brani musicali già riprodotti su supporti , costituiti dalle musicassette e dalla bobina sottoposte a sequestro.

Orbene, per la radiodiffusione dei brani musicali riprodotti su supporti non è richiesta l’autorizzazione dell’autore, e quindi della S.I.A.E., che gli autori rappresenta, in ragione dell’avvenuto trasferimento dei diritti a favore dell’editore a seguito del contratto di edizione intercorso tra autore e produttore discografico.

In virtù di tale contratto musicale, disciplinato dall’art. 72 della l. 633/41, i diritti di utilizzazione economica dell’opera spettano all’editore e non più all’autore e alla S.I.A.E., i quali non possono impedire l’impiego, in radiodiffusione , dei supporti su cui sono fissati i fonogrammi.

Ciò si evince dalla lettura stessa delle norme disciplinanti la materia, tra cui anche gli artt. 59 e 55 della citata legge del 1941, dal cui combinato disposto emerge con evidenza che il consenso dell’autore è riferito esclusivamente alla esecuzione dal vivo della sua opera e non alla utilizzazione dei supporti nei quali la stessa sia stata incisa, non essendo la esecuzione di una composizione musicale incisa su disco o su altro supporto “opera nuova”, per la cui incisione, si ripete, l’autore ha già prestato il proprio consenso.

In conclusione, con riferimento al capo a) della imputazione, il prevenuto, in quanto legittimo esercente la radiodiffusione e, perciò, titolare di un autonomo diritto alla programmazione che trova la sua giustificazione nella natura e nei fini della radiodiffusione e la sua consacrazione nell’art. 21 della Costituzione, legittimamente e a pieno titolo ha effettuato la diffusione di opere musicali pur in assenza di consenso degli autori, ottenibile secondo l’impostazione dell’accusa con il pagamento dei diritti alla S.I.A.E., ma non necessario, non essendo riscontrabile nella normativa vigente in favore dell’autore dell’opera nessun potere che gli consenta di vietare o autorizzare la radiodiffusione delle sue opere, intesa come radiodiffusione delle esecuzione delle sue composizioni musicali, registrate su appositi supporti in virtù del contratto stipulato con gli editori produttori.

Non a caso, infatti, la direttiva 92/110 CEE prevede in capo agli esecutori ed ai produttori di fonogrammi – e non agli autori – il diritto di pretendere compensi per la radiodiffusione via etere o per qualsiasi comunicazione al pubblico, con ciò ribadendosi il principio per cui in capo all’autore non permane alcun diritto di utilizzazione economica dell’opera una volta che sia intervenuto il contratto con l’editore produttore, cui tale diritto è stato ceduto.

Per quanto riguarda il capo b)della imputazione – abusiva duplicazione su nastri di opere musicali diffuse poi via etere a fine di lucro – va innanzitutto ricordato che il decreto legislativo n. 685/94 ha apportato delle modifiche sostanziali alla normativa originaria,abrogando l’art. 1 l. 406/81, che sanzionava genericamente l’illegittima e generica duplicazione o riproduzione di dischi o supporti a fini di lucro, e creando la nuova norma dell’art. 171 ter immessa nella legge 633/41, che punisce “chi non ha diritto” a svolgere questo tipo di attività, escludendo, quindi, gli esercenti la radiodiffusione, che questa stessa legge riconosce portatori di particolari ed esclusivi diritti, che in base agli artt. 51 e segg. sono da ritenersi prevalenti su quello degli autori (tanto è vero che l’art. 55 li autorizza a registrare su disco o nastro metallico o con procedimento analogo l’opera stessa al fine della sua radiodiffusione differita). Il legislatore, infatti, con il citato decreto legislativo intendeva sanzionare diverse e più allarmanti forme di illiceità economica, generalmente riconducibili alla cosiddetta pirateria discografica, che è cosa diversa dalla semplice trascrizione delle esecuzioni musicali da parte degli esercenti la radiodiffusione.

Il fatto punito ai sensi dell’art. 171 ter l. 633/41, inoltre, è circoscritto alla duplicazione o riproduzione aventi per oggetto opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento. Non possono pertanto esservi ricompresse le esecuzioni musicali via etere, anche perché esse non sono opere, ma esecuzione di opere nel senso che si è detto sopra.

Inoltre il divieto di duplicazione è connesso con il fine di lucro, che nel caso di specie sembra invece difettare: a parte il fatto che manca la finalità di lucro direttamente ed immediatamente collegabile alla riproduzione abusiva, non potendosi ritenere lucro l’attività commerciale connessa alla radiodiffusione come sembra ritenere l’accusa, va precisato che non ci si trova di fronte ad una vera e propria duplicazione per trarre lucro da questa, ma ad una semplice trascrizione del contenuto del supporto, spesso eseguita per migliorare la radiodiffusione ed ovviare ogni inconveniente tecnico.

Dovendosi pervenire, sulla base delle suestese considerazioni, alla assoluzione del prevenuto per insussistenza dei fatti di reato, il materiale sequestrato va restituito all’avente diritto , individuato nella persona dell’imputato XX.

 

P.Q.M.

 

Visto l’art. 530 c.p.p. assolve XX dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Ordina il dissequestro delle cassette sottoposte a giudiziale sequestro e loro restituzione all’avente diritto XX, nonché della bobina pure sequestrata. Motivazione ai quarantacinque giorni.

Pescara, 12 febbraio 2001

 

Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Salvia