12 DICEMBRE 1988
SENTENZA N. 6767/88 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI
sul ricorso iscritto al n. 7752/84 del R.G.AA.CC., proposto
da
TELESTUDIO 50 S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 19 presso lo studio dell’Avv. Vittorio Manfredonia, rappresentata e difesa dagli avvocati Olimpio Del Vecchio e Carlo Vichi giusta delega a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
CONTRORICORRENTE
E CONTRO
CIRCOLO COSTRUZIONI T.T. di NAPOLI;
INTIMATO
Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi al Pretore di Napoli, iscritto al n. 9374/84 R.G.;
Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 14 Maggio 1988, la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Caturani;
Uditi gli avvocati Vichi e De Giovanni;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. Evandro Minetti, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo la giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 6 luglio 1984 il direttore del Circolo Costruzioni T.T. di Napoli ordinava alla s.r.l. Telestudio 50 di cessare le trasmissioni sulla frequenza can. 68 UHF sotto pena di disattivazione coatta degli impianti.
Avverso tale provvedimento la società ricorrente, ai fini della manutenzione nel possesso degli impianti proponeva ricorso ai sensi degli artt. 700 e 703 ss. c.p.c., al Pretore di Napoli, il quale concedeva l’invocata tutela, fissando altra udienza per la conferma del provvedimento.
Si costituiva l’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In pendenza del giudizio, la società ricorrente ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione cui resiste con controricorso l’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni. La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione la società ricorrente assume che la controversia insorta tra le parti riguarda la tutela di diritti soggettivi perfetti sotto un duplice profilo in quanto essa è proprietaria degli impianti attraverso i quali esercita l’attività di emittenza privata via etere in ambito locale mentre la p.a. non è neppure in astratto titolare del potere che pretende di esercitare poiché l’art. 240 del codice postale (d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156) non è applicabile all’emittenza privata.
Oppone l’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni che in materia radiotelevisiva le compete un “potere di settore” a fronte del quale la posizione tutelata del soggetto che esercita l’emittenza privata ha consistenza di mero interesse legittimo con il conseguente difetto di giurisdizione dell’a.g.o..
2. Costituisce jus receptum nella giurisprudenza delle Sezioni unite il principio secondo cui, qualora il privato, titolare ed esercente di un’emittente via etere su scala locale di programmi radiotelevisivi, ma che non abbia conseguito alcun provvedimento autorizzatorio della p.a., o sia in attesa di conseguirlo, insorga contro il provvedimento col quale l’autorità amministrativa abbia disposto la chiusura dei suoi impianti, per l’uso di frequenza non consentita, ovvero per l’uso di frequenza implicante interferenze nelle trasmissioni delle reti gestite dalla RAI, deve negarsi la giurisdizione del giudice ordinario, sia pure al limitato fine dell’adozione di provvedimenti urgenti, e deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la posizione soggettiva del suddetto privato, nel rapporto con l’amministrazione, ha natura e consistenza non di diritto soggettivo, ma di mero interesse legittimo, ponendosi a fronte di un potere pubblicistico dell’amministrazione medesima, in tema di controllo delle emittenze locali e di tutela del servizio pubblico svolto dall’ente concessionario delle trasmissioni radiotelevisive (art. 183 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, modificato dall’art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103), che deve ritenersi tuttora sussistente anche in un sistema di liceità delle diffusioni radiotelevisive via etere in ambito locale e di mancanza di una specifica disciplina normativa delle stesse (cfr. le sentenze nn. 6337, 6328, 6326/84, 1051/82, 5336/80).
3. La difesa della ricorrente ha sostenuto che tale indirizzo dovrebbe ritenersi superato sia in base alle successive sentenze della Corte costituzionale sia in forza della nuova disciplina introdotta dal d.l. 6 dicembre 1984 n. 807 convertito in l. 4 febbraio 1985 n. 10, riflettente disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive. Ma trattasi di impostazione difensiva che non può essere seguita poiché nel caso in esame si discute inter partes in sede di merito della (dedotta) molestia possessoria posta in essere dalla p.a. in base a provvedimento emesso nel luglio del 1984, e quindi in epoca anteriore allo jus superveniens costituito dalla legge citata. La relativa disciplina non può essere, pertanto, esaminata in questa sede, dovendo la giurisdizione essere regolata in funzione della posizione soggettiva delle emittenti private via etere in ambito locale a fronte dei poteri pubblicistici spettanti in materia alla p.a. secondo la menzionata giurisprudenza all’epoca in cui i poteri medesimi furono in concreto esercitati (luglio 1984), quando cioè la nuova normativa transitoria non era ancora entrata in vigore.
Quanto alle successive sentenze della Corte costituzionale, a parte la n. 237/84, la quale – emanata in epoca anteriore allo jus superviniens – contiene affermazioni coerenti con la riconosciuta liceità penale della attività svolta dalle emittenti private in ambito locale, le pronunce nn. 231/85 e 35/86, intervenute in epoca successiva alle suddette norme transitorie, tengono ovviamente conto della legislazione sopravvenuta e comunque siano interpretate non possono essere utilizzate nel presente giudizio per sorreggere un decisum che da quella normativa prescinde per le ragioni innanzi illustrate.
Per quel che riguarda, infine il d.P.C.M. n. 410 del 15 settembre 1987 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1987 n. 234) avente ad oggetto le provvidenze alle imprese radiofoniche – cui si è parimenti richiamata in memoria le difesa della ricorrente – anch’esso si riferisce ad epoca successiva ai fatti oggetto del presente giudizio ed è stato emesso quando era già intervenuto lo jus superveniens di cui sopra.
4. Da quanto precede discende che deve confermarsi il principio già accolto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, secondo cui non è esperibile, nel caso di specie, la tutela cautelare fatta valere dalla emittente privata davanti al pretore, ai sensi degli art. 700, 703 c.p.c., in quanto il potere attribuito dalle relative norme al giudice ordinario non può essere esercitato rispetto a situazioni giuridiche tutelabili dinanzi al giudice amministrativo, dal momento che tale potere, per il suo carattere strumentale, spetta ai giudici di ciascun ordine giurisdizionale soltanto rispetto alle controversie devolute alla loro giurisdizione (sent. nn. 5336/80; 1051/82; 7369/83 delle Sezioni unita).
5. In conclusione, rigettandosi l’istanza di regolamento, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni unite:
rigetta l’istanza e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 14 maggio 1988.