11 marzo 1994 Sentenza n. 306/94 della Pretura Circondariale di Padova

11 MARZO 1994

SENTENZA N. 306/94 PRETURA CIRCONDARIALE DI PADOVA

 

Il Pretore di Padova, dr.ssa Patrizia Puccini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 406 ruolo generale dell’anno 1992 procedimenti speciali e promossa

da: RADIO  MONTEBALDO EDIZIONI s.r.l., in persona del Presidente pro tempore – RICORRENTE – con il procuratore e domiciliatore avv. Sergio Tognon per mandato a margine del ricorso

contro: RADIO PRIMA RETE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore – RESISTENTE – con il procuratore e domiciliatario avv. R. Vito Portinari per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Oggetto: RICORSO EX ART. 703 C.P.C..

Conclusioni per la ricorrente:  Voglia la S.V. Ill.ma ordinare anche in via immediata e cautelare, la reintegrazione o manutenzione nel possesso della frequenza di 105,600 Mhz in favore della ricorrente s.r.l. Radio Montebaldo nel bacino di utenza di Verona e provincia ingiungendo alla s.r.l. ditta Radio Prima Rete , in persona del legale rappresentante, con sede in Padova – via Cremonino, n. 1 – di  non irradiare nella predetta zona programmi radiofonici atti a spogliare o turbare la banda di frequenza di 105,600 Mhz utilizzata, nel predetto ambito spaziale, dalla s.r.l. Radio Montebaldo, con richiesta al Pretore adito di stabilire le modalità di esecuzione coattiva dell’emanando provvedimento in ipotesi di mancata spontanea ottemperanza, ad opera dell’Ufficiale giudiziario competente, con l’ausilio di esperti in materia ex art. 68 c.p.c., disponendo, se necessario, la disattivazione degli impianti fonte del disturbo o la apposizione di sigilli; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e con riserva di agire in seguito nella competente sede per il risarcimento dei danni subiti.

In via istruttoria: si chiede sin d’ora ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta per testi sulle circostanze di cui alle premesse del presente atto, indicandosi a testi, fatta riserva per altri, il sig. Tedeschi Giorgio di Povegliano (Verona), il sig. Andrea Bettinazzi di Monte Sant’Ambrogio (Verona).

Si chiede altresì ammissione al C.T.U. diretta a stabilire, previa descrizione degli impianti delle parti in causa, se sussista o meno il disturbo lamentato dalla ricorrente indicando eventualmente i rimedi atti alla sua eliminazione.

Conclusione per la resistente: In via pregiudiziale: dichiararsi la improponibilità della domanda per difetto di giurisdizione del Giudice adito. Spese, diritti ed onorari di lite, rifusi, oltre accessori di legge.

In via preliminare di merito: dichiararsi la improcedibilità della domanda per difetto dei presupposti voluti dalla legge.

In via subordinata: respingersi la domanda perché infondata in fatto e diritto.

In ogni caso spese, diritti ed onorari di lite rifusi.

In via subordinata istruttoria, in ipotesi di ammissione della prova avversaria, chiedendo di essere abilitato a prova contraria con termine per indicare i testi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 3/2/1992 la srl Montebaldo Edizioni esponeva di essere emittente radiofonica locale con diffusione dei propri programmi sulla frequenza di 105,600 Mhz nella zona di Verona città e provincia dal 1980; precisava di aver domandato al Ministero delle poste il rilascio dell’autorizzazione   ai sensi della legge 223/90 essendo pertanto autorizzata a proseguire nelle trasmissioni in essere.

Sul finire della primavera del 1989 la frequenza della ricorrente era stata oscurata nella zona di Verona dalle trasmissioni di Tele Punto Radio Veneto – Prima Rete di Padova che aveva iniziato a trasmettere sulla stessa frequenza e nel medesimo bacino di utenza e tale comportamento aveva reso impossibili le trasmissioni della ricorrente.

Aggiungeva che era stato presentato già un ricorso davanti al Pretore di Verona che si era dichiarato incompetente: a seguito di   regolamento di competenza la Corte di Cassazione aveva dichiarato la competenza del pretore di Padova onde si era resa necessario il presente ricorso.

Si costituiva la Tele Punto Radio Veneto srl Prima Rete sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario avendo per oggetto la materia in esame, dopo l’intervento della legge 223/90, degli interessi legittimi e non dei diritti soggettivi avendo entrambe le parti davanti alla PA una posizione di parità in forza della concessione ottenuta conseguentemente alla proposizione della domanda.

Nel corso del giudizio, unificate la fase sommaria e quella di merito dal Pretore ed attesa la contestazione sul punto di del difetto della giurisdizione, avversato da parte ricorrente, non veniva svolta alcuna istruttoria e la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 28/1/1994 sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Pretore fondata la questione del difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta nel presente procedimento.

Va infatti osservato che a seguito della legge 6/3/1990 n. 223 è stato profondamente modificato l’assetto delle trasmissioni radiofoniche e televisive, legittimando le reti esistenti e consentendo a tutte le stazioni ed impianti radiotelevisivi l’esercizio della loro attività tramite il rilascio di una concessione ad opera dell’Amministrazione in funzione dell’interesse di carattere generale sotteso alla diffusione dei programmi radiotelevisivi.

Tutte le controversie attinenti alla gestione dell’etere che intervengono sono pertanto destinate ad essere risolte alla luce di tale criterio, dell’interesse generale, ed alla luce pertanto di valutazioni della PA suscettibili di sindacato da parte del giudice ordinario alla stregua degli elementari principi del nostro ordinamento giuridico.

Il principio è assolutamente pacifico ed è già stato affermato in questo campo dalla giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza 7385 del 19/7/1990 sia pur con riferimento alla diversa situazione allora vigente e quindi inevitabilmente in relazione alla situazione delle reti RAI, uniche concessionarie allora del servizio.

Ha chiarito cioè la Corte che le doglianze attinenti alla materia delle trasmissioni radiotelevisive che riguardavano le reti RAI non potevano essere presentate davanti al giudice ordinario ma solo al giudice amministrativo avendo le posizioni dei privati in relazione ai provvedimenti amministrativi rivolti a regolamentare le frequenze natura di interessi legittimi e non di diritti soggettivi.

Del resto è agevole comprendere che una tale conclusione si impone ai sensi dell’art. 4 all. E) legge 20/3/1865 sul contenzioso amministrativo atteso che il giudice ordinario, in caso diverso, con l’ordine di disattivazione dell’impianto verrebbe ad annullare la concessione già rilasciata ciò che non è consentito al medesimo in base ai principi ora esposti.

Nel caso in esame non  vi è dubbio che la situazione della parte rientri nella normativa di cui alla legge in questione avendo entrambe presentato la domanda ai sensi dell’art. 32 stessa legge come hanno espressamente dichiarato nei rispettivi atti le parti ed essendo pertanto autorizzati a gestire gli impianti.

Non è sostenibile in nessun  modo la tutela ad opera dell’AGO come esposto da parte ricorrente ed anche avuto riguardo alla tutela riconosciuta ai privati ex art. 1145 cc perché al di là dell’interpretazione da adottarsi per la norma citata rimane il fatto ineliminabile dell’impossibilità per l’AGO di disattivare l’impianto senza ledere i fondamentali principi in materia di ripartizione delle giurisdizioni: non appare pleonastico precisare che la domanda proposta nel presente giudizio è proprio quella di disattivazione, chiedendo il ricorrente la reintegra nel possesso della frequenza.

Neppure appare sostenibile la tesi dell’efficacia vincolante della pronuncia della Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza, che secondo il ricorrente renderebbe impossibile per questo pretore ravvisare la mancanza di giurisdizione del giudice ordinario: la decisione è stata infatti pronunciata in data 13 giugno 1990, prima dell’entrata in vigore della legge 223/90 onde il rilievo è certamente da disattendere.

Devesi pertanto dichiarare il difetto di giurisdizione dell’AGO nella materia in esame.

Le spese vanno compensate trattandosi di questione di interpretazione di norme di diritto.

P.Q.M.

Il Pretore definitivamente pronunziando nella presente causa così provvede:

–       dichiara il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria;

–       compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.