11 febbraio 1981 Sentenza della Pretura Circondariale di Rieti, Sez. Penale

11 FEBBRAIO 1981

SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI RIETI – SEZ. PENALE

 

Omissis – Ritenuto che il diritto di autore per quanto riguarda opere registrate su apparecchi meccanici (nel caso musica in dischi) comprende: a) la registrazione della composizione musicale su dischi; b) la vendita dei dischi; c) l’esecuzione in pubblico e la radio-diffusione dei dischi musicali (art. 61 citata legge); che, tuttavia, per quanto riguarda la radiodiffusione la materia è regolata dagli artt. 51 e segg. stessa legge, le quali norme prevedono, nell’interesse della generalità e senza necessità di uno specifico consenso dell’autore e per esso della S.I.A.E. (salvo il pagamento, si intende, dei diritti di autore) la radiodiffusione di opere musicali (allora in regime assoluto di monopolio) per le quali vi sia stato il consenso dell’autore alla registrazione su apparecchio meccanico (dischi musicali, musicassette, ecc.); che a seguito della liberalizzazione delle trasmissioni via etere su scala locale il diritto di irradiare composizioni musicali, eseguite e registrate in dischi senza il consenso dell’autore (salvo compenso) deve ritenersi riferito, ove non intervengano norme legislative in contrario, anche alle dette emittenti, di guisa che, la radiodiffusione di musica in dischi, da parte di chiunque effettuata senza autorizzazione S.I.A.E., è fatto penalmente irrilevante (salvo si ripete, il diritto alla S.I.A.E. di tutelare in competente sede le sue pretese di carattere economico; cfr., nello stesso senso Pret. Palermo, sent. 6 dicembre 1978, in Foro ital., 1978). – Omissis.