10 dicembre 1981 Sentenza n. 16267 della Pretura Circondariale di Napoli, Sez. Penale


10 DICEMBRE 1981

SENTENZA N° 16267 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI NAPOLI, SEZ. PENALE

 

Nella causa a carico di

XX omissis

imputato di

artt. 81 cpv c.p., 171 lett. b) L. 22.4.1941 n. 633 per avere, in più riprese esecutive di unico disegno criminoso, diffuso a mezzo dell’emittente radiofonica “WW” composizioni musicali altrui, senza averne il diritto.

den.to in Napoli il 2.5.81

reato avvenuto in

 

Fatto e diritto.

 

Il Direttore della sede di Napoli della SIAE(Società italiana degli autori ed editori), con denunzia pervenuta in quest’ufficio il 12 maggio 1981, attribuiva a XX, responsabile della emittente radiofonica “WW”, il reato di diffusione di composizioni musicali altrui, affidate alla tutela della SIAE, ai sensi dell’art. 171, lett. b) della legge 22.4.1941, n. 633.

Al riguardo si deve rilevare, secondo quanto è stato già chiarito dal Tribunale di Napoli con decisione del 30.4.1981 (allegata in copia agli atti), che la riferibilità all’imputato della responsabilità per il delitto attribuitogli dipenderebbe da una lettura parziale e fuorviante della norma contenuta nell’art. 171 della legge citata. Ritenere, infatti, che la messa in onda da parte di una emittente radiofonica di un brano musicale registrato su disco o inciso su nastro costituisca “diffusione” nel senso descritto nella lettera b) dell’art. 171 significa appuntare l’interpretazione di detto articolo esclusivamente sul tenore dell’art. 16 della stessa legge, il quale enuncia che il diritto esclusivo dell’autore di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza come il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi.

Ma, a ben vedere, le nozioni riferibili ai termini “diffondere” e “radiodiffondere” sono dalla legge tenute ben distinte. Nella sezione V del capo IV (artt. 61 a 64) si distingue la “diffusione” dalla “radiodiffusione dell’opera mediante impiego del disco” (art. 61, n. 3) e, con riferimento a tale ultima ipotesi si dispone (art. 61 ult. comma) che “per quanto riguarda la radiodiffusione il diritto d’autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione (la IV), le quali, per le opere incise su apparecchi meccanici predispongono una tutela di carattere meramente civilistico.

Ne consegue che la condotta attribuita a XX non può, in coerenza con il principio di stretta legalità che informa il vigente ordinamento giuridico penale, attagliarsi alla figura criminosa descritta nella lett. b) dell’art. 171, che punisce unicamente “la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico”. Ne consegue, altresì, che la radiodiffusione di musica in dischi, da parte di chiunque effettuata senza autorizzazione della SIAE è fatto irrilevante penalmente, salvo, beninteso, il diritto della Società di tutelare in sede civile le sue pretese di carattere economico.

Va, infine, rigettata l’istanza della difesa dell’imputato di condanna della SIAE alle spese ed al risarcimento dei danni ex art. 482 c.p.p. per la complessità della materia trattata, fonte ancora di decisioni contrastanti.

P.Q.M.

letto l’art. 479 c.p.p. assolve XX dal reato ascrittogli perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.