1 ottobre 1980 Sentenza n. 5335/80 della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite

1 OTTOBRE 1980

SENTENZA N° 5335/80 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE

 

(Omissis) – Con ricorso del 18 gennaio 1980 la TVA. QARO, con sede in Pescara, esperiva azione di manutenzione nei confronti della s.p.a. RAI Radiotelevisione italiana, esponendo quanto segue:

che era fin dal settembre 1975 utilizzava per le trasmissioni televisive nella zona di Pescara un ripetitore trasmittente ubicato sul colle San Silvestro e irradiante sul canale 42 UHF (banda 5ª, frequenza 638-646 MHz);

che vi erano circa 100.000 antenne private adattate a captare le suo emissioni;

che da circa un mese le trasmissioni erano disturbate da interferenze provocate dalla RAI, la quale irradiava sul canale 42 i programmi della rete tre;

che il 30 dicembre 1979 il Circolo delle Costruzioni telefoniche e telegrafiche di Sulmona le aveva intimato, con comminatoria di disattivazione amministrativa degli impianti, di cessare l’utilizzazione del canale 42.

La s.r.l. TVA.QARO chiedeva, quindi, al Pretore di Pescara la manutenzione del possesso e godimento degli impianti e delle attrezzature di emissione utilizzanti il canale 42 UHF, con ordine alla RAI di cessare entro congruo termine le irradiazioni su tale canale.

La s.p.a. RAI proponeva immediato ricorso per regolamento di giurisdizione, sostenendo l’inesistenza di alcuna posizione soggettiva tutelabile, tanto meno davanti al giudice ordinario.

La s.r.l. TVA.QARO non ha svolto alcuna difesa.

La RAI ha anche depositato una memoria illustrativa.

(Omissis) – Il presente regolamento di giurisdizione ripropone la questione dell’esperibilità delle azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione.

Trattandosi di azione possessoria non viene ad assumere rilevanza la consistenza della posizione giuridica (se di diritto soggettivo o meno) di colui che lamenta la violazione, bensì solo la situazione di fatto.

La questione propone due diversi quesiti, l’uno relativo alla proponibilità dell’azione possessoria nei confronti di un concessionario di pubblico servizio, l’altro attinente al «bene» di cui si chiede la tutela o alla sua suscettibilità di essere oggetto di possesso e di essere tutelato con l’azione di manutenzione.

Per poter ritenere l’esperibilità dell’azione e la conseguente giurisdizione del pretore, occorrerebbe dare ad entrambi i quesiti risposta affermativa.

Ma già rispetto al primo quesito la risposta non può essere che negativa.

In tema di esperibilità delle azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione o dei suoi concessionari, la giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo, raggiunto alcuni punti fermi, che sono condivisi dalla migliore dottrina.

E tali punti possono così riassumersi:

1) l’azione possessoria che tenda ad eliminare gli effetti di un atto amministrativo, non è proponibile, perché il provvedimento del giudice che accogliesse il ricorso, importerebbe la revoca dell’atto amministrativo in violazione del divieto posto dall’art. 4 della legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo;

2) non sussiste alcuna differenza tra l’ipotesi in cui agisca direttamente la p.a. e quella in cui agisca un privato concessionario o, comunque, da essa autorizzato, nei limiti dell’esercizio dell’attività demandatagli (sent. 20 ottobre 1975 n. 3404; 15 ottobre 1975 n. 3335; 28 ottobre 1974 n. 3200);

3) solo quando la p.a. (o il suo concessionario) agisca iure privatorum o nell’assoluto difetto di una potestà amministrativa, intesa come mancanza di qualsiasi facultas agendi, vincolata o discrezionale attribuitale dalla legge, le azioni possessorie sono proponibili (sent. 8 aprile 1975 n. 1272; 23 novembre 1973 n. 3167; 12 maggio 1971 n. 1355).

L’indagine da effettuare nella specie riguarda, quindi, l’esistenza nella p.a. del potere di regolare, anche a mezzo concessione, le trasmissioni televisive, con attribuzione delle relative frequenze e l’esistenza in capo alla RAI della concessione e dell’atto attributivo del canale 42 della zona in cui trasmette la s.r.l. TVA.QARO.

Ora l’esistenza del potere del Governo di provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione, mediante atto di concessione, risulta dall’art. 3 della legge 14 aprile 1975 n. 103; quello dell’assegnazione delle frequenze radioelettriche risulta dall’art. 183 del d.P.R. 28 marzo 1973 n. 156.

La concessione in esclusiva alla RAI del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare è stata conferita con atto 7 agosto 1975 ed è stata approvata e resa esecutiva con d.P.r. 11 agosto 1975 n. 452. Il piano nazionale delle frequenze è stato approvato con D.m. 3 dicembre 1976 e con nota DCSR 3/1/13303/3/45/URG del 19 ottobre 1978 è stato assegnato alla RAI il canale 42 per l’irradiazione delle trasmissioni del terzo programma da Monte Conero.

Risulta quindi, evidente che l’istaurata azione di manutenzione potrebbe comportare pel giudice ordinario l’esigenza di revocare o modificare atti amministrativi emessi nell’esercizio di poteri di cui la P.A. è senza dubbio investita, il che sarebbe in contrasto con quanto dispone l’art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E; essa è pertanto improponibile.

La risposta negativa al primo dei due quesiti sopra delineati rende del tutto superfluo scendere all’esame del secondo quesito, che, anche se fosse risolto in senso favorevole alla TVA.QARO mai potrebbe portare a far ritenere la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

(Omissis)