1 agosto 1996 Ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. III Civile

1°AGOSTO 1996

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. III CIVILE

 

 

Il G.I.

Rilevato che la Radio Centro Suono s.r.l. è, dal marzo 1995, concessionaria per radiodiffusione sonora in ambito locale;

ritenuto che, ai sensi dell’art.16 L.223/90 i provvedimenti in materia di radiodiffusione rientrano nella competenza esclusiva del Ministero P.T.; ,l’esercizio dell’attività radiotelevisiva, infatti, ricadendo su un bene naturalmente limitato, esige una ripartizione da operarsi dall’organo pubblico, con criteri di discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa.

Il governo dell’etere della P.A. non potrebbe essere esercitato in modo adeguato se la amministrazione non fosse messa in grado di assumere un ruolo di coordinamento del settore e non le fosse restituita la possibilità di operare  decisivi interventi sulla realtà di fatto; in tale ottica, pertanto,la legge 223/90 prevede il potere dell’Amministrazione di adottare le misure necessarie per eliminare le interferenze tra stazioni radiotelevisive,alla luce dell’adottato o adottando piano di assegnazione.

L’adozione dei provvedimenti a tutela delle trasmissioni pertanto, purchè inserita in un contesto nazionale ordinato dall’amministrazione,    è però sottratta alla sfera dell’A.G.O. depositaria, in via esclusiva, della potestà di governo dell’etere.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di provvedimento cautelare avanzata da Radio Mia e rinvia la causa per conclusioni, in difetto di altre istanze, all’udienza del 18 febbraio 1997 ore 10.00

Roma 29 luglio 1996

Il G.I.