08 gennaio 2003 Sentenza n. 1 del Consiglio di Stato, Sezione VI


08 gennaio 2003

Sentenza n.1 del Consiglio di Stato, Sezione VI

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI in persona del Ministro rappresentato e difeso dall’Avvocatura  Generale dello Stato domiciliataria per legge, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

contro

la società TV SEI S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, sez. seconda, 29 febbraio 1996 n. 72;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dalla parte;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 18 giugno 2002 la relazione del Consigliere Santoro e udito , altresì, l’Avv. dello Stato Rago;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

La sentenza appellata accoglie il ricorso della società intimata diretto all’annullamento del decreto del ministro appellante in data 9 marzo 1994 di concessione dell’esercizio della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale con la denominazione OGGI TV, nella parte in cui indica il canone dovuto per l’anno 1994 a decorrere dalla data di adozione del decreto ministeriale di concessione.

Con l’appello notificato il 18 febbraio 1997, il Ministero contesta tale interpretazione, ritenendo legittima la propria pretesa.

DIRITTO

L’appello è fondato.

Il provvedimento di concessione per la radiodiffusione radiotelevisiva non ha carattere ricettizio, ed inizia quindi ad esistere e ad esplicare i suoi effetti sin dal momento della sua adozione. Non è pertanto possibile distinguere nell’ambito dello stesso provvedimento concessorio tra disposizioni favorevoli e statuizioni sfavorevoli al destinatario e, pertanto, una volta stabilita la decorrenza iniziale della posizione giuridica del concessionario, la misura dell’obbligo corrispettivo mediante il pagamento del canone, va determinata in funzione dello stesso arco temporale (cfr. tra le altre, C. Stato, sez. V, 2 luglio 1993, n. 770; sez. II, 24 aprile 1997, n. 1537/96).

La sottoposizione a controllo della concessione medesima non esclude che il canone possa essere dovuto dal momento dell’adozione del provvedimento, considerato il carattere retroattivo dell’atto di controllo.

Inoltre, considerato che secondo il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative), la tassa di rilascio è dovuta in occasione dell’emanazione dell’atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all’interessato, deve ritenersi che anche nell’analoga ipotesi del canone concessorio, questo sia dovuto dal momento della sua adozione, e che non possa essere frazionato o ridotto in ragione della restante frazione dell’anno del primo rilascio del provvedimento.

L’appello deve pertanto essere accolto, con l’integrale riforma della sentenza appellata ed il rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello ed, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 18 giugno 2002 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta – riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Giorgio GIOVANNINIPresidente
Sergio SANTOROConsigliere Est.
Alessandro PAJNOConsigliere
Lanfranco BALUCANIConsigliere
Rosanna DE NICTOLISConsigliere