4 dicembre 2019 – Sentenza del Tar Lazio (Sezione Terza)

4 DICEMBRE 2019
SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO (SEZIONE III)

sul ricorso numero di registro generale 12328 del 2017, proposto da:

XXX S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (…), (…) e (…), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (…) in Roma, (…);

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;;

nei confronti

YYY S.r.l., ZZZ S.r.l. non costituiti in giudizio;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:

AAA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (…), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

ad opponendum:

BBB, CCC, DDD S.r.l., EEE S.p.A., FFF S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati (…), (…), (…), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (…) in Roma, via (…);

GGG, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (…), (…),  con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (…) in Roma, via (…);

GGG, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (…), (…), (…), (…), (…), (…), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (…) in Roma, via (…);

HHH S.r.l., III S.p.A., JJJ S.r.l., KKK S.r.l., LLL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati (…), (…), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (…) in Roma, viale (…);

per l’annullamento

– del d.P.R. 23/08/2017, n. 146, concernente “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, ed allegate tabelle 1 e 2, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239 (doc. 2);
nonché di tutti gli altri atti alle stessa presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti, ivi incluso, ove occorra:

– del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2017, concernente “Modalita’ di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.263 del 10 novembre 2017 (doc.3);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Mnistri e del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La società è titolare dell’emittente televisiva denominata (…) operante da molti anni nella regione (…) (doc. 4 ric.).

Trattasi di editore cd. puro, che opera esclusivamente nel comparto dell’informazione locale, maturando, conseguentemente, i propri ricavi dagli introiti delle sovvenzioni pubbliche all’uopo previste dalla legge, nonché dal mercato pubblicitario regionale, sempre più ridotto per effetto della crisi economica che ha visto una drammatica contrazione della torta degli inserzionisti commerciali (pag. 2 ric.).

Con ricorso depositato in data 12.12.2017 l’emittente ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento “in parte qua” del d.P.R. 23.8.2017 n. 146, che – in base all’art. 1, comma 163, della legge n. L. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) – ha profondamento innovato, con disciplina di livello regolamentare, l’assetto della ripartizione delle risorse del “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, modificando i criteri di distribuzione delle risorse stanziate a tal fine dallo Stato e le procedure dirette alla formazione delle graduatorie relative alla diverse categorie di emittenti televisive e radiofoniche individuate dall’art. 3 dello stesso d.P.R. n. 146.
In precedenza la materia era disciplinata dalla Legge n. 448/98 e da alcuni decreti attuativi, principalmente il DM 292/2004 e il DM 6/8/2015. Le finalità espresse dall’art. 1, comma 163, Legge n. 208 del 2015 hanno ad oggetto: il pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative. La disposizione primaria citata si limita a fissare le finalità del Fondo per il pluralismo nell’informazione radiotelevisiva e lascia ampi margini di manovra alla fonte regolamentare, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (e successive modificazioni), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Al regolamento, come detto, è rimessa dal legislatore la determinazione dei criteri di ripartizione del fondo tra gli aventi diritto ammessi alla procedura per l’erogazione delle risorse.
Il regolamento approvato con il d.P.R. n. 146 del 2017 prevede, in particolare, all’art. 2 che: “1. Il Ministero dello sviluppo economico […], provvede al riparto delle risorse dell’esercizio finanziario 2016 presenti sull’apposito capitolo di bilancio del Ministero e, annualmente, al riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, assegnate al Ministero, in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo i seguenti criteri:
a) 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell’articolo 7”.
b) 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell’articolo 7. […]”.
Il successivo art. 6 del regolamento (in combinato disposto con la Tabella 1 allegata al medesimo regolamento) stabilisce i seguenti criteri in base ai quali si assegnano alle emittenti televisive concorrenti i punteggi, su cui poi calcolare l’ammontare del contributo a ciascuna spettante:
a) numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/ palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l’INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale e, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralità di domande per più marchi/palinsesti, o presenti domande in più regioni, per i dipendenti impiegati per marchi/palinsesti diversi dal primo o diffusi in più di una regione, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 e 2017, il punteggio è quantificato sul numero medio dei dipendenti effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o all’emittenza radiofonica per la regione e per il marchio/ palinsesto oggetto della domanda nell’anno di competenza del contributo e nell’anno precedente;
b) numero medio di giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti) effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente iscritti al relativo albo o registro, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l’INPGI e per i pubblicisti che hanno optato per il mantenimento dell’iscrizione previdenziale presso l’INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i giornalisti in cassa integrazione, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale e, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralità di domande per più marchi/palinsesti diversi dal primo o diffusi in più di una regione, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 e 2017, il punteggio è quantificato sul numero medio dei giornalisti dipendenti effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o all’emittenza radiofonica per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda nell’anno di competenza del contributo e nell’anno precedente;
c) con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata dell’indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata secondo quanto indicato nell’allegata tabella 1, per marchio/palinsesto nella relativa regione, indicati nella domanda, rilevati dall’Auditel, nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda. Per le domande relative all’anno 2016, si tiene conto della media dei dati del biennio 2015-2016, mentre per le domande relative all’anno 2017, si tiene conto della media dei dati del biennio 2016-2017. In base alla Tabella 1, per gli anni 2016 e 2017, l’ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive è ripartito secondo le seguenti aliquote: 80 % in base al criterio del numero medio di dipendenti e di giornalisti dipendenti come definiti dalle precedenti lettere a) e b); 17% in base al criterio AUDITEL di cui alla precedente lettera c); 3% in base ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) del d.P.R. 146.

2. La tesi di fondo esposta in ricorso dalla società ricorrente – destinata ad ottenere rispetto al passato, sulla base dei nuovi criteri, un contributo molto più limitato, se non addirittura nessun contributo – è la seguente: la disciplina per l’accesso ai contributi pubblici statali ha subìto una profondissima trasformazione per effetto dell’entrata in vigore del nuovo regolamento approvato con il d.P.R. 146/2017 (doc. 2 – atto impugnato), che, come detto, ha sostituito la precedente, dettata dalla Legge n. 448/98 e dai regolamenti e decreti attuativi (v D.M. 292/2004 e D.M. 6/8/2015). Più che di innovazione si sarebbe trattato di un vero e proprio “stravolgimento” dell’impianto normativo, la cui applicazione avrebbe frustrato tutte le finalità ad esso sottese, perseguendo, in concreto, obiettivi esattamente opposti a quelli per i quali la stessa riforma è stata concepita (ai sensi d.P.R. 146/2017, art. 6, co. 1, in conformità al sopracitato art. 1, comma 163, Legge n. 208 del 2015 i fini a cui la distribuzione dei contribuiti era finalizzata sono: il pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative).
La disciplina previgente, infatti, era impostata sul riparto regionale dei contributi, coerentemente con le dimensioni locali – sul piano giuridico, tecnologico ed economico – delle emittenti televisive interessate. Tale confronto avveniva con riferimento a due soli parametri oggettivi, entrambi rapportati su scala regionale: il fatturato e il numero di dipendenti.
La procedura prevedeva, in effetti, l’elaborazione di una graduatoria nazionale costruita sulla base delle graduatorie regionali, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuna regione sulla base dei dati sviluppati dalle singole emittenti per regione; la relativa istruttoria era demandata ed era svolta dai Corecom regionali, i quali procedevano, successivamente, al riparto degli importi regionali, definiti per ciascuna emittente.
Il regolamento impugnato (d.P.R. 146/2017), oltre ai criteri di ripartizione sopra descritti, ha previsto una graduatoria unica nazionale (art. 5, co.3; art. 6, co. 2) redatta in applicazione di criteri facenti leva su dati assoluti (sia per quanto concerne il numero dei dipendenti che per i dati di ascolto), senza la previsione di alcun meccanismo “correttivo” volto a rapportarli proporzionalmente alla popolazione e alle dimensioni geografiche ed economiche delle diverse regioni italiane. Vi sarebbe, pertanto, una grave asimmetria concorrenziale nel meccanismo di calcolo che pretende di confrontare in termini assoluti emittenti operanti in regioni diverse sotto svariati punti di vista a partire da quello demografico (come, ad es. (…) e la (…)) senza invece prevedere un algoritmo di riequilibrio inversamente proporzionale. Peraltro, sostiene parte ricorrente, la domanda viene presentata per ciascuna regione nell’ambito della quale l’emittente opera o anche per ciascun “marchio/palinsesto”, sempre in ambito regionale. Pertanto si legittima la possibilità, per una società proprietaria di più emittenti o marchi, di presentare distinte domande di contributi in due o anche più regioni.
Dai nuovi criteri di punteggio, in base all’art. 6 cit. del regolamento impugnato, è stato espunto il fatturato.

Sulla base di tale premesse la società ricorrente articola i seguenti motivi di impugnazione:

I) “Violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 5, 9, 21, 41, 114 Cost.; – violazione ed errata applicazione dei principi sottesi alla Legge n. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. e alla Legge n. 198/2016; violazione dei principi di tutela del pluralismo di cui all’art. 21 Cost. e di garanzia della qualità dei contenuti di cui allo stesso d.P.R. 146/2017; violazione dei principi di cui all’art. 1 della Legge 241/90 e artt. 3, 97 Cost.; violazione del principio di imparzialita’ della p.A.; violazione del principio di concorrenza; eccesso di potere per irragionevolezza; ingiustizia manifesta; contraddittorieta’ manifesta; disparita’ di trattamento; sviamento”: per la ricorrente sono illegittimi i criteri in quanto definiti in termini assoluti a livello nazionale, cioè applicabili senza la previsione di alcun parametro volto a compensare le differenze demografiche da regione a regione;
deduce la ricorrente che, date le popolazioni residenti, gli ascolti che può ottenere un’emittente locale in (…) sono ovviamente ben diversi rispetto a quelli che può raggiungere una diversa emittente che operi in (…) o in (…); ciò inciderebbe anche sulle potenzialità di dimensionamento di tali emittenti sul piano aziendale e sul numero dei dipendenti che possono essere assunti; vi è, in definitiva, un grave nocumento per le emittenti locali minori aggravato dalla crisi che da anni attraversa il settore; inoltre, per gli anni che vanno dal 2015 al 2017, la ricorrente non dispone dei dati di rilevamento Auditel, in quanto per problemi economici non ha potuto rinnovare il contratto (oneroso) per l’effettuazione del relativo servizio; tali dati, in base all’art. 6, comma 1, lett. c), sono però decisivi per il riparto delle risorse stante la previsione secondo cui ben il 17% di esse, per il 2016, deve ripartirsi in base ai migliori punteggi conseguiti dalle emittenti locali per gli ascolti; il servizio dell’Auditel, secondo la ricorrente, non era e non è richiesto da nessuna legge e/o altra fonte normativa, derivando l’attivazione del servizio da una mera valutazione facoltativa delle singole emittenti; pertanto la normativa regolamentare censurata, da ritenere immediatamente lesiva degli interessi dell’emittente, è anche illegittima nella parte in cui subordina l’assegnazione di un punteggio rilevante ai fini del conseguimento del beneficio economico ad un elemento – la disponibilità dei dati di ascolto rilevati dall’Auditel – riferito ad anni passati nei quali la norma regolamentare (art. 6 regolamento impugnato), che ha reso rilevanti i dati sugli ascolti, non era ancora entrata in vigore; sotto altro profilo, sempre esposto nell’ambito del motivo I, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche nella parte in cui ha stabilito, all’art. 6, co. 4, che “4. E’ riconosciuta, inoltre, una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale complessivo, di cui ai criteri del comma 1, lettere a), b) ed e), conseguito dalle emittenti ammesse a contributo per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell’obiettivo convergenza nell’ambito delle politiche di coesione dell’Unione europea”; (…) e (…) non sono comprese nell’obbiettivo di coesione europea e quindi non possono godere del punteggio incrementale del 15%. Le medesime censure sopra elencate si estendono anche alle disposizioni riferite alle emittenti radiofoniche, a cui è assegnata la percentuale del 15% del Fondo (art. 2, co. 1, lett. b), sulla base dei requisiti di cui all’art. 4, co. 2.

II) “Violazione dell’art. 6 bis della l. 241/90; violazione dell’art. 97 Cost.: violazione dei piu’ comuni principi di buon andamento e imparzialita’; eccesso di potere: disparita’ di trattamento; sviamento”: nel secondo motivo si censura il ruolo centrale assegnato dal regolamento impugnato all’AUDITEL, nonostante tale ente associativo sia in conflitto di interessi in quanto tra i suoi soci – (…), (…), (…) e (…), la (…), il (…) e (…) – vi sono anche soggetti che potrebbero beneficiare del contributo; sarebbe, in particolare, violato l’ art. 6 bis (Conflitto di interessi) della L. 7 agosto 1990, n. 241, a mente del quale “1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

3. – Prima dell’udienza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare, proposta dalla ricorrente insieme al ricorso, si sono costituiti congiuntamente la Presidenza del Consiglio ed il Ministero dello Sviluppo Economico; quest’ultimo ha depositato memoria nella quale contesta le censure in quanto, a suo avviso, infondate nel merito.
Sono altresì intervenute “ad opponendum” le società televisive CCC S.r.l., DDD S.p.A., EEE S.p.A.; nonché FFF S.r.l .

4. – In esito alla camera di consiglio del 10.1.2018 la Sezione, con ordinanza n. 157/2018, ha respinto la domanda cautelare proposta per l’assorbente motivo che “[…] la normativa citata, di per sé, non esclude la possibilità per l’emittente di partecipare alla competizione e di poterne verificare l’esito (seppure si assume come altamente probabile un insuccesso, in ragione dei nuovi criteri introdotti);…”; pertanto questo Giudice ha ritenuto che, al momento della proposizione della domanda, il pregiudizio paventato era ancora soltanto potenziale e, di conseguenza, ha ritenuto che ogni decisione sulle disposizioni regolamentari impugnate (aventi i crismi della generalità e dell’astrattezza) dovesse essere rimessa “alla più opportuna sede di merito, ferma restando la facoltà di parte ricorrente di proporre motivi aggiunti e contestuale domanda cautelare nel caso in cui, con la formazione della graduatoria degli aventi diritto agli incentivi” il pregiudizio si fosse concretizzato.

5. – Sono successivamente intervenute “ad opponendum” la GGG, BBB, HHH S.r.l., III S.p.A, JJJ S.r.l., KKK S.r.l., LLL S.r.l. mentre è intervenuta a sostegno delle domande della  ricorrente AAA S.r.l..

6. – Con decreto direttoriale della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva prot. int. 0058806.01-10-2018 (doc. 11 ric.), il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto all’approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l’anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, all’interno delle quali la ricorrente non si è potuta inserire in quanto, con l’anteriore nota a firma del Direttore Generale del MiSE prot. n. 52276.24 del 24.8.2018, la XXX è stata esclusa dal procedimento per l’assegnazione dei contributi per l’anno 2016.
Le ragioni dell’esclusione sono state ricondotte, in sostanza, alla presunta strumentalità di alcune assunzioni effettuate dalla XXX, secondo l’Amministrazione, al solo fine di raggiungere il requisito del numero minimo di dipendenti da dimostrare al momento della presentazione della domanda di partecipazione, nella misura prescritta dall’art. 4, comma 1, d.P.R. n. 146 del 2017, a mente del quale, è richiesto un numero di dipendenti:
“1) pari ad almeno 14 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti se il territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia più di 5 milioni di abitanti;
2) pari ad almeno 11 dipendenti di cui almeno 3 giornalisti se il territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti;
3) pari ad almeno 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti se il territorio nell’ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia fino a 1,5 milioni di abitanti;…”.
Il criterio, pertanto, per ragioni facilmente comprensibili, richiede per l’ammissione alla procedura il possesso di un numero maggiore di dipendenti alle emittenti che operino nelle regioni maggiormente popolate e, viceversa, un numero più basso di dipendenti alle emittenti che operino nelle regioni meno popolose, nel novero delle quali è da annoverare l’(…), con riguardo alla fattispecie in esame.

7. In prossimità dell’udienza pubblica fissata per la discussione del merito la XXX ha reso edotto il Collegio della pendenza, presso questo TAR, del ricorso NRG 3977/2019 (derivante dalla trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso inizialmente proposto in sede straordinaria), depositato dalla stessa ricorrente il 3.4.2019 ed assegnato alla Sezione III Ter per ragioni di competenza tabellare (vedi la copia del ricorso dep. il 3.12.2019 e l’istanza di riunione dei ricorsi dep. 2.11.2019).
Parte ricorrente, in considerazione di ciò, ha rivolto a questo Collegio istanza processuale di riunione del presente procedimento, “anche ai fini della procedibilità, con il NRG 3977/2019 pendente innanzi alla sezione 3T” (vedi istanza di riunione citata).

8. – In data 4 dicembre 2019 la causa è stata discussa alla presenza, dei seguenti procuratori delle parti in giudizio: per la parte ricorrente gli Avv.ti (…), (…) e (…), per BBB, CCC S.r.L., DDD S.p.A., EEE S.p.A., FFF S.r.L. gli Avv.ti (…), (…) e (…), per GGG gli Avv.ti (…), (…) e (…), per AAA S.r.L. l’Avv. (…) (solo nella
chiamata preliminare), per JJJ S.r.L., KKK S.r.L., LLL S.r.l., III S.p.A. e HHH S.r.L. l’Avv. (…) in sostituzione degli Avv.ti (…) e (…) (solo nella chiamata preliminare) e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato Spina.
Terminata la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Il Collegio ritiene di poter decidere la controversia senza necessità di disporre la riunione del presente ricorso al menzionato ricorso n. RG. 3977/2019 come richiesto dalla ricorrente ai fini della decisione contestuale di entrambi nel “simultaneus processus”.
Deve infatti ritenersi confermata, anche alla luce delle sopravvenienze procedimentali, l’iniziale inammissibilità delle censure articolate per carenza di interesse, in dipendenza del fatto che le medesime hanno ad oggetto disposizioni normative che, al momento della domanda giudiziale, erano prive del carattere della immediata lesività, fin quando non fosse intervenuto l’atto applicativo di dette norme e conclusivo del procedimento concorsuale, vale a dire la graduatoria definitiva delle emittenti beneficiarie del contributo economico, formata in applicazione dei criteri di cui al d.P.R. n. 146/2017 impugnati in questa sede.
Non a caso il Collegio, già in sede di delibazione cautelare (ordinanza n. 154/2018 sopracitata) aveva evidenziato che: “[…] la normativa citata (cioè quella oggetto dell’impugnazione, ndr), di per sé, non esclude la possibilità per l’emittente di partecipare alla competizione e di poterne verificare l’esito (seppure si assume come altamente probabile un insuccesso, in ragione dei nuovi criteri introdotti);…”; pertanto questo Giudice ha ritenuto che, al momento della proposizione della domanda, il pregiudizio paventato era ancora soltanto potenziale e, di conseguenza, ha ritenuto che ogni decisione sulle disposizioni regolamentari impugnate (aventi i crismi della generalità e dell’astrattezza) dovesse essere rimessa “alla più opportuna sede di merito, ferma restando la facoltà di parte ricorrente di proporre motivi aggiunti e contestuale domanda cautelare nel caso in cui, con la formazione della graduatoria degli aventi diritto agli incentivi, il pregiudizio si venga ad attualizzare”.
Come sopra esposto, la XXX non è stata inserita in graduatoria stante la sua esclusione dal procedimento per carenza dell’essenziale requisito di ammissione costituito dal numero minimo di dipendenti da dimostrare, in rapporto alla regione ove l’emittente ha sede (vedi art. 4 d.P.R. n. 146/2017).
Il provvedimento di esclusione è stato impugnato dinnanzi questo TAR dove è tuttora pendente dinnanzi alla Sezione III ter (RG. 3977 del 2019).
Lo stato di soggetto escluso dalla procedura conferma l’inattualità del ricorso in quanto le censure ivi esposte sono tutte volte alla caducazione delle disposizioni del d.P.R. 146 cit., riferite (non ai requisiti di ammissione ma) ai criteri di valutazione degli elementi rilevanti per l’attribuzione del punteggio. Pertanto la presente controversia, sebbene instaurata anticipatamente rispetto al ricorso n. 3977/2019, si riferisce, in realtà, ad una fase – quella di valutazione degli elementi che determinano la posizione in graduatoria dei beneficiari – che è logicamente successiva alla fase di ammissione/esclusione delle emittenti interessate. Le domande rivolte a questo Tribunale nel ricorso in esame, infatti, presuppongono necessariamente che sia prima risolta la controversia relativa alla esclusione della XXX s.r.l. con esito ad essa favorevole, essendo evidente che, in mancanza di ciò, il consolidarsi mediante formazione del giudicato del provvedimento espulsivo renderebbe del tutto inutile ogni pronuncia sulla legittimità dei criteri di valutazione delle emittenti ai sensi delle disposizione del d.P.R. n. 146/2017.
Viceversa, in caso di annullamento dell’esclusione con pronuncia giudiziale, l’attualità dell’interesse (allo stato da escludere) rispetto al “petitum” in esame, dipenderebbe da una serie di eventi futuri ed incerti che confermano, oggi, la non attualità e la non concretezza dell’interesse posto a preteso sostegno della domanda.
E’ infatti necessario che, in prospettiva futura, dopo l’eventuale annullamento della sua esclusione, la XXX:

a) sia riammessa in graduatoria;

b) ottenga un punteggio tale da non consentirle di inserirsi tra le prime cento graduate e quindi in posizione soddisfacente (in applicazione dei criteri oggi contestati). In quest’ultima ipotesi la stessa potrà certamente tutelare i suoi interessi mediante l’impugnazione della graduatoria “in parte qua” mentre, l’attuale stato di esclusa, priva oggi la XXX della titolarità un interesse attuale e concreto al ricorso, essendo evidente che, anche in caso di accoglimento di esso, la società non trarrebbe alcuna utilità dalla sentenza ove venisse confermata la sua esclusione.
Per tali ragioni il Collegio non ritiene di dover disporre la riunione del presente ricorso a quello pendente dinnanzi alla Sezione III-ter riguardando essi provvedimenti distinti, in rapporto ai quali l’interesse al ricorso può riconoscersi soltanto rispetto alla esclusione ma non avverso le norme (generali ed astratte) del regolamento che, allo stato, non hanno trovato seguito in un provvedimento applicativo in concreto lesivo.
L’esclusione, infatti, è basata sulle disposizioni di cui all’art. 4 del d.P.R. 146 cit. che sono diverse da quelle impugnate nella specie. Può dunque concludersi che il presente ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. per carenza di interesse della parte ricorrente ad una pronuncia di merito.

10. Delle spese di giudizio può disporsi l’integrale compensazione tra tutte le parti in causa, stante la peculiarità della presente vicenda processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) in rito, respinge l’istanza di riunione del presente ricorso al ricorso n. RG. 3977/2019;

b) dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.;

c) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4
dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere
Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO